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Articolo 18 Legge sulla protezione del diritto d'autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Dispositivo dell'art. 18 Legge sulla protezione del diritto d'autore

Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione dell'opera in altra lingua o dialetto.

Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera previste nell'art. 4.

L'autore ha altresì il diritto esclusivo di pubblicare le sue opere in raccolta.

Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione.

Massime relative all'art. 18 Legge sulla protezione del diritto d'autore

Cass. civ. n. 14635/2018

In tema di diritto d'autore, la fattispecie di plagio di un'opera altrui non è data soltanto dal "plagio semplice o mero plagio" o dalla "contraffazione" dell'opera tutelata, ma anche dal cosiddetto "plagio evolutivo", il quale costituisce un'ipotesi più complessa di tale fenomeno, in quanto integra una distinzione solo formale delle opere comparate, sicché la nuova, per quanto non sia pedissequamente imitativa o riproduttiva dell'originaria, in conseguenza del tratto sostanzialmente rielaborativo dell'intervento su di essa eseguito, si traduce non già in un'opera originale ed individuale, per quanto ispirata da quella preesistente, ma nell'abusiva, e non autorizzata, rielaborazione di quest'ultima, compiuta in violazione degli artt. 4 e 18 della l. n. 633 del 1941.

Cass. civ. n. 20925/2005

In tema di diritto d'autore si deve distinguere la contraffazione dalla elaborazione creativa non consentita. La prima, che a sua volta si distingue dalla riproduzione abusiva in senso stretto perché l'opera non è copiata integralmente, si caratterizza per la sostanziale riproduzione dell'opera originale e per il fatto che le differenze con la stessa sono di mero dettaglio e sono frutto non di un apporto creativo, ma del mascheramento della contraffazione, mentre i tratti essenziali che caratterizzano l'opera anteriore sono riconoscibili nell'opera successiva. La seconda, invece, si caratterizza per una elaborazione dell'opera originale con un riconoscibile apporto creativo e per tale ragione riceve specifica protezione. Peraltro, anche nell'elaborazione creativa dell'opera altrui è riconoscibile, eventualmente anche non ictu oculi, l'apporto creativo che caratterizza l'opera originaria. Entrambe le fattispecie possono essere lesive del diritto di autore e, in particolare, anche la seconda fattispecie dà luogo a un illecito quando essa determina un pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, considerato che l'autore ha il diritto esclusivo di elaborazione della sua opera, con la conseguenza che l'elaborazione di un terzo può ritenersi lecita soltanto se realizzata con il consenso dell'autore dell'opera originaria e se questa viene citata nelle forme d'uso.

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