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Articolo 7 Legge 104

(L. 5 febbraio 1992, n. 104)

[Aggiornato al 25/02/2025]

Cura e riabilitazione

Dispositivo dell'art. 7 Legge 104

1. La cura e la riabilitazione della persona handicappata si realizzano con programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, che valorizzino le abilità di ogni persona handicappata e agiscano sulla globalità della situazione di handicap, coinvolgendo la famiglia e la comunità. A questo fine il Servizio sanitario nazionale, tramite le strutture proprie o convenzionate, assicura:

  1. a) gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona handicappata, nonché gli specifici interventi riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o presso i centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno o residenziale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera l);
  2. b) la fornitura e la riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesi e sussidi tecnici necessari per il trattamento delle menomazioni.

2. Le regioni assicurano la completa e corretta informazione sui servizi ed ausili presenti sul territorio, in Italia e all'estero.

Spiegazione dell'art. 7 Legge 104

L’articolo qui riportato riconosce che, dopo la diagnosi, la persona con disabilità ha diritto a un intervento di cura e riabilitazione mirato non solo alla salute, ma anche al recupero dell’autonomia e all’integrazione sociale.

Questo intervento deve essere costruito sulla persona, tenendo conto delle sue condizioni specifiche, delle sue potenzialità e del contesto in cui vive.
La riabilitazione viene quindi vista come un diritto fondamentale che permette alla persona disabile di vivere pienamente e partecipare alla società, uscendo da una logica puramente assistenziale.

Il legislatore stabilisce che le persone con disabilità hanno diritto a interventi di cura e riabilitazione personalizzati. Le attività di cura e riabilitazione devono essere prestate nel rispetto della dignità umana, tenendo conto delle potenzialità residue della persona e del suo contesto familiare e sociale.

Inoltre, l’intervento deve puntare non solo al recupero funzionale (fisico, motorio, psichico, sensoriale), ma anche a garantire l'autonomia possibile e l’inserimento sociale e scolastico della persona.

Le Regioni devono prevedere e attuare, nell’ambito dei servizi sanitari, programmi personalizzati di riabilitazione, costruiti in base alle condizioni soggettive della persona, al tipo di disabilità che questa ha e alla sua età.

La norma si pone l’obiettivo di assicurare che la disabilità non sia vissuta passivamente dalla persona che ne è affetta, ma come una condizione che può essere migliorata attraverso un progetto di vita.
La riabilitazione non è intesa in senso meramente medico, ma come un processo complesso e globale che mira a sviluppare l’autonomia, favorire la partecipazione alla vita sociale, scolastica e lavorativa, e rispettare la dignità della persona, aiutandola a trovarsi a proprio agio con la sua condizione di disabilità.

In questa visione, la riabilitazione è diritto e strumento di inclusione, che lo Stato deve assicurare in virtù dei principi costituzionali su cui si fonda.

Massime relative all'art. 7 Legge 104

Cass. civ. n. 20494/2017

In tema di trasporto con finalità riabilitative dei portatori di "handicap", l'art. 26 della l. n. 104 del 1992 prevede che i costi siano ripartiti tra i comuni interessati al servizio e le AUSL, le quali lo organizzano ed eseguono direttamente, sicché l'obbligazione concorrente degli enti territoriali dà luogo ad un diritto di credito dell'Azienda Sanitaria per l'accertamento del quale sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto fondato su disposizioni normative di carattere vincolante.

Corte cost. n. 304/1994

L'art. 7, primo comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, prevedendo che l'erogazione di prestazioni riabilitative agli handicappati avvenga solo da parte di strutture pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, non determina una irragionevole disparità di trattamento rispetto al successivo art. 11 della legge n. 104 del 1992, che garantisce ai disabili cure di altissima specializzazione all'estero, dal momento che le situazioni poste a raffronto non sono omogenee e comparabili, per la sostanziale diversità degli interessi sottostanti, rispettivamente, alle prestazioni continuative o prolungate nel tempo, ed a quelle non tempestivamente o adeguatamente ottenibili nel nostro Paese. Né è irragionevole e contrario al principio di buon andamento della P.A. che il legislatore abbia ritenuto meno onerosa per le finanze pubbliche l'erogazione delle prestazioni riabilitative in forma diretta (anziché indiretta), dovendo comunque essere mantenute strutture pubbliche per l'erogazione di prestazioni in favore dei cittadini meno abbienti.

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