(massima n. 1)
L'art. 7, primo comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, prevedendo che l'erogazione di prestazioni riabilitative agli handicappati avvenga solo da parte di strutture pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, non determina una irragionevole disparità di trattamento rispetto al successivo art. 11 della legge n. 104 del 1992, che garantisce ai disabili cure di altissima specializzazione all'estero, dal momento che le situazioni poste a raffronto non sono omogenee e comparabili, per la sostanziale diversità degli interessi sottostanti, rispettivamente, alle prestazioni continuative o prolungate nel tempo, ed a quelle non tempestivamente o adeguatamente ottenibili nel nostro Paese. Né è irragionevole e contrario al principio di buon andamento della P.A. che il legislatore abbia ritenuto meno onerosa per le finanze pubbliche l'erogazione delle prestazioni riabilitative in forma diretta (anziché indiretta), dovendo comunque essere mantenute strutture pubbliche per l'erogazione di prestazioni in favore dei cittadini meno abbienti.