(massima n. 1)
In tema di trasporto con finalitą riabilitative dei portatori di "handicap", l'art. 26 della l. n. 104 del 1992 prevede che i costi siano ripartiti tra i comuni interessati al servizio e le AUSL, le quali lo organizzano ed eseguono direttamente, sicché l'obbligazione concorrente degli enti territoriali dą luogo ad un diritto di credito dell'Azienda Sanitaria per l'accertamento del quale sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto fondato su disposizioni normative di carattere vincolante.