La questione nasceva dalla vicenda che aveva visto come protagonista un uomo, il quale, all’esito del giudizio di primo grado, si era visto condannare, ai sensi del comma 5 dell’art. 73 del T.U. stupefacenti, per aver detenuto a fini di spaccio, in concorso con un altro soggetto, e, in parte, effettivamente ceduto, 11,03 g di marijuana, nonché per aver detenuto nella sua abitazione, a fini di spaccio, 25 dosi della stessa sostanza, ed, infine, per aver coltivato due piante di marijuana alte, rispettivamente, un metro ed un metro e mezzo.
Tale decisione era, poi, stata riformata dalla Corte d’Appello, la quale aveva assolto l’imputato per la detenzione di 25 dosi di marijuana e rideterminato la pena comminata in relazione alla detenzione di 11,03 g di marijuana e alla coltivazione di due piante della medesima sostanza stupefacente. Con specifico riferimento alla coltivazione non autorizzata di sostanze stupefacenti, i giudici d’appello avevano ritenuto di dover prescindere, nel decidere, dalla loro destinazione ad uso personale, non potendosi ritenere esclusa, a loro avviso, l’offensività per il mancato compimento della maturazione dei vegetali, pur in assenza di principio attivo rinvenibile nell’immediatezza, poiché, dall’avanzato stato di crescita delle piante, si poteva pacificamente desumere la loro idoneità a rendere quantità significative di prodotto all’esito dello sviluppo fisiologico.
Di fronte a tale decisione l’uomo ricorreva dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando, innanzitutto, come, in relazione alla detenzione e allo spaccio di 11,03 g di marijuana, vi fosse stato un travisamento della prova con riferimento alla relazione dei Carabinieri, il cui contenuto, a suo avviso, avrebbe smentito la ricostruzione dei fatti fornita dalla sentenza impugnata, laddove si affermava che l’acquirente avesse avuto contatti anche con lui e non solo con il correo.
Il ricorrente eccepiva, poi, l’erronea applicazione dell’art. 73 del T.U. stupefacenti, poiché, a suo avviso, la Corte d’Appello aveva affermato l’offensività della sua condotta in mancanza di un accertamento in ordine all’idoneità delle piante incriminate a produrre un effetto drogante, il quale non può essere presunto sulla base della sola presenza di ramificazioni, dato che il principio attivo è contenuto nelle infiorescenze. Sul punto, l’imputato lamentava, altresì, un travisamento della prova, considerato che, dagli atti acquisiti in giudizio, non era emerso in alcun modo che le piante avessero raggiunto un grado di sviluppo apprezzabile.
La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, rimetteva alle Sezioni Unite la questione relativa alla rilevanza penale della coltivazione di piante da cui si possano ricavare sostanze stupefacenti, evidenziando come, sul punto, esistessero due contrapposti indirizzi interpretativi della stessa Corte di legittimità, e sollecitando, pertanto, un intervento nomofilattico al fine di definire la nozione di offensività in concreto del reato di coltivazione non autorizzata di sostanze stupefacenti.
Secondo un primo orientamento, “ai fini della configurabilità del reato di coltivazione di piante stupefacenti, non è sufficiente la mera coltivazione di una pianta conforme al tipo botanico vietato che, per maturazione, abbia raggiunto la soglia minima di capacità drogante, ma è altresì necessario verificare se tale attività sia concretamente idonea a ledere la salute pubblica ed a favorire la circolazione della droga alimentandone il mercato” (cfr. Cass. Pen., n. 36037/2017; Cass. Pen., n. 8058/2016).
In base al secondo indirizzo, invece, “ai fini della punibilità della coltivazione di stupefacenti, l'offensività della condotta consiste nella sua idoneità a produrre la sostanza per il consumo, sicché non rileva la quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, ma la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre la sostanza stupefacente, nell’obiettivo di scongiurare il rischio di diffusione futura della sostanza stupefacente” (cfr. Cass. Pen., n. 35654/2017; Cass. Pen., n. 53337/2016).
Alla luce di ciò si è, dunque, chiesto alle Sezioni Unite di stabilire “Se, ai fini della configurabilità del reato di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, è sufficiente che la pianta, conforme al tipo botanico previsto, sia idonea, per grado di maturazione, a produrre sostanza per il consumo non rilevando la quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, ovvero se è necessario verificare anche che l'attività sia concretamente idonea a ledere la salute pubblica ed a favorire la circolazione della droga alimentandone il mercato”.
Le Sezioni Unite, investite della suddetta questione di diritto, hanno precisato che la risposta punitiva all’attività di coltivazione di piante stupefacenti, deve essere graduata in relazione alle diverse modalità in cui essa può essere attuata. Ciò significa che, come precisato dagli stessi Ermellini:
- si devono considerare lecite la coltivazione domestica a fine di autoconsumo, per mancanza di tipicità, nonché la coltivazione industriale che, all’esito del completo processo di sviluppo delle piante, non produca sostanza stupefacente, per mancanza di offensività in concreto;
- la detenzione di sostanza stupefacente destinata esclusivamente al consumo personale, anche se ottenuta attraverso una coltivazione penalmente lecita, rimane soggetta alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 75 del T.U. stupefacenti;
- alla coltivazione penalmente illecita rimangono, in ogni caso, applicabili, l’art. 131 bis del c.p., qualora sussistano i presupposti per ritenere sussistente la particolare tenuità del fatto, nonché, in via gradata, il comma 5 dell’art. 73 del T.U. stupefacenti, qualora sussistano i presupposti per ritenere che il fatto sia connotato da una minore gravità.
Sulla scorta di tali precisazioni, le Sezioni Unite hanno affermato il principio di diritto per cui “Il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità del tipo botanico e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente; devono però ritenersi escluse, in quanto non riconducibili nell'ambito della norma penale: le attività di coltivazioni di minime dimensioni svolte in forma domestica, che per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all'uso personale del coltivatore”.
Analizzando in tali termini il caso di specie, le Sezioni Unite hanno, innanzitutto, evidenziato come il motivo di ricorso relativo all’asserito travisamento della prova, fosse inammissibile in quanto formulato in modo non specifico. La difesa, sul punto, si è, infatti, limitata ad asserire che la Corte d’Appello aveva erroneamente ritenuto che l’acquirente dello stupefacente avesse avuto un contatto anche con il ricorrente, mostrando così di non aver adeguatamente tenuto conto della motivazione della sentenza impugnata. Quest’ultima, infatti, ponendosi in totale continuità con quella di primo grado, ha correttamente valorizzato elementi decisivi, quali: le dichiarazioni accusatorie del soggetto cessionario dello stupefacente, secondo cui l'offerta della droga era provenuta anche dal ricorrente, pur essendo stata, la dazione, materialmente operata solo dal coimputato, coerentemente con quanto emerge dal rapporto dei carabinieri che hanno osservato la scena; nonché l'ammissione da parte dell'imputato del possesso di tutta la droga rinvenuta sul luogo.
Sulla base dello stesso principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, è, invece, stato ritenuto fondato il motivo di ricorso con cui l’imputato aveva eccepito l’erronea applicazione dell’art. 73 del T.U. stupefacenti in relazione alla coltivazione, presso la sua abitazione, di due piante di marijuana.