Che cosa significa "Giudizio di rinvio"?
Fase del processo civile in cui il giudizio si "riapre" davanti ad un giudice diverso dalla Corte di cassazione, a seguito dell'annullamento della sentenza impugnata.
Si può avere:
- giudizio di rinvio prosecutorio (o "proprio"): è disciplinato dagli artt. 392-394 c.p.c. e ha luogo a seguito di annullamento di una sentenza da parte della Cassazione per i motivi di cui ai numeri 3 o 5 dell'art. 360 del c.p.c.;
- giudizio di rinvio restitutorio (o "improprio"): ha la funzione di ripetere la fase di merito che è risultata priva di alcuni requisiti necessari per un corretto svolgimento del processo e consegue all'annullamento di una sentenza per i motivi di cui al numero 4 dell'art. 360. Il giudizio di fatto ricomincia daccapo. Per questo tipo di giudizio non trova applicazione la disciplina dettata negli artt. 392-394.
I procedimenti che sorgono in seguito alla cassazione di una sentenza per motivi di giurisdizione o di competenza - numeri 1 e 2 dell'art. 360 - non sono qualificabili come di rinvio.
Si può avere:
- giudizio di rinvio prosecutorio (o "proprio"): è disciplinato dagli artt. 392-394 c.p.c. e ha luogo a seguito di annullamento di una sentenza da parte della Cassazione per i motivi di cui ai numeri 3 o 5 dell'art. 360 del c.p.c.;
- giudizio di rinvio restitutorio (o "improprio"): ha la funzione di ripetere la fase di merito che è risultata priva di alcuni requisiti necessari per un corretto svolgimento del processo e consegue all'annullamento di una sentenza per i motivi di cui al numero 4 dell'art. 360. Il giudizio di fatto ricomincia daccapo. Per questo tipo di giudizio non trova applicazione la disciplina dettata negli artt. 392-394.
I procedimenti che sorgono in seguito alla cassazione di una sentenza per motivi di giurisdizione o di competenza - numeri 1 e 2 dell'art. 360 - non sono qualificabili come di rinvio.