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Dizionario Giuridico

Atti (processuali civili)

Che cosa significa "Atti (processuali civili)"?

Si definiscono tali gli atti compiuti dai soggetti che partecipano al processo e che hanno come conseguenza immediata la costituzione, lo svolgimento, la modifica e l'estinzione di un rapporto processuale. Pertanto, non possono essere considerati tali gli atti compiuti nel processo, ma da persone esterne al rapporto processuale (ad es.: è un semplice fatto processuale la deposizione del testimone); né sono atti processuali quelli compiuti fuori dal processo, ma diretti ad esplicare effetti sul suo svolgimento (c.d. atti sostanziali con effetti processuali: ad es. il compromesso arbitrale).
Sono elementi essenziali degli atti processuali la forma, la causa e la volontà. In tema di forma degli atti processuali il legislatore ha accolto il principio della libertà della forma o, più precisamente, il principio della congruità della forma allo scopo proprio dell'atto (v. 121). La causa è lo scopo obiettivo degli atti processuali, cioè il fine che esso deve realizzare, indipendentemente dalle motivazioni soggettive e contingenti del suo autore. Per quel che concerne la volontà, si ritiene che gli atti processuali siano atti giuridici volontari richiedendosi solo la coscienza e la volontà di compiere l'atto, ma non anche quella di raggiungere determinati effetti già prefissati dalla legge.
Inoltre, gli atti processuali si distinguono anche in relazione ai soggetti che li compiono, in atti:
- di parte, compiuti, cioè, sia da coloro che nel giudizio sono titolari della situazione soggettiva di cui si chiede tutela sia dei loro difensori (ad es.: gli atti iniziali quali la citazione, il ricorso, etc.) (v. 125);
- del pubblico ministero, compiuti sia in qualità di soggetto agente che interveniente;
- del giudice, comprensivi sia di quelli c.d. materiali con funzione preparatoria o complementare (ad es.: le operazioni con cui è diretto lo svolgimento delle udienze) (v. 127) sia dei veri e propri provvedimenti con cui è tipicamente esercitata la funzione giurisdizionale (ad es.: la sentenza, l'ordinanza e il decreto) (v. 131);
- del cancelliere, quali, ad es. quelli con cui egli provvede a comunicare alle parti e agli altri soggetti processuali i provvedimenti del giudice (v. 136);
- dell'ufficiale giudiziario (si pensi, ad es., alle attività di organo esecutivo nel relativo processo o all'attività tipica di notificazione) (v. 137 ss.).
Il fatto che un atto abbia o meno il carattere processuale o meno rileva ai fini dell'applicabilità della relativa disciplina, in particolare di quella relativa ai termini e alla nullità degli atti (v. 152-162).

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