Cass. civ. n. 40377/2021
Nei giudizi civili in cui è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., il disposto della legge è osservato, a norma dell'art 71 c.p.c., con la comunicazione degli atti all'ufficio competente del P.M., per consentirgli d'intervenire in giudizio con un proprio rappresentante; nessun'altra comunicazione deve essere fatta a quell'ufficio, che, nell'esercizio delle facoltà e dei poteri di cui all'art 72 c.p.c., può intervenire alle udienze, dedurre prove, prendere conclusioni e proporre impugnazioni, senza, peraltro, che il mancato esercizio di tali poteri implichi la nullità delle udienze disertate dal PM o degli atti ai quali il medesimo non è intervenuto e delle sentenze pronunciate malgrado la mancanza di sue conclusioni. (Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 04/02/2020).
Cass. civ. n. 11211/2014
Nei casi di intervento obbligatorio del P.M., la notifica del ricorso per cassazione al P.G. presso la corte d'appello è finalizzata a consentire l'esercizio dell'impugnazione, per cui la sua omissione non comporta alcuna conseguenza nei confronti di tale organo e non è causa di inammissibilità quando il provvedimento impugnato sia conforme alle sue conclusioni, poiché l'interesse ad impugnare, in ragione del quale dovrebbe farsi luogo ad integrazione del contraddittorio, è costituito dalla soccombenza, mentre il controllo sulla legittimità della decisione è assicurato dall'intervento del P.G. presso la Corte di cassazione. (Rigetta, App. Firenze, 03/05/2012).
Cass. civ. n. 14969/2007
In tema di marchi d'impresa, ai sensi degli artt. 70 e 72 c.p.c., il P.M. è parte necessaria nei soli giudizi in cui sia stata esperita, in via principale o riconvenzionale, l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità del marchio, potendo egli stesso proporre la relativa domanda, ai sensi del combinato disposto dell'art. 69 c.p.c. e dell'art. 59 del D.L.vo 21 giugno 1942, n. 929, (tanto nel testo originario, quanto in quello sostituito dall'art. 55 del D.L.vo 4 dicembre 1992, n. 480), ed avendo in tal caso la facoltà d'impugnare la sentenza resa sulla domanda avanzata dal privato interessato, laddove il contrario è a dirsi quando sia in discussione l'illegittimità, per contraffazione del marchio stesso, o la questione relativa alla sussistenza di atti di concorrenza sleale per uso di segni distintivi idonei a produrre confusione. Pertanto, qualora il P.M. sia intervenuto nel giudizio di merito avente ad oggetto la contraffazione del marchio, la mancata notificazione del ricorso per cassazione anche nei suoi confronti non incide sull'ammissibilità del ricorso stesso, né rende necessaria l'integrazione del contraddittorio, in quanto, non essendogli attribuito il potere d'impugnazione, le sue funzioni vengono ad identificarsi con quelle che svolge il P.G. presso il giudice ad quem e restano quindi assicurate dalla comunicazione o trasmissione degli atti a quest'ultimo.
Cass. civ. n. 1197/2000
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in sede di reclamo dalla Corte d'appello — sezione speciale usi civici — non va notificato al pubblico ministero presso il giudice a quo, atteso che, nel procedimento in materia di usi civici disciplinato dalle disposizioni della legge n. 1078 del 1930, tale organo, pur essendo tenuto per legge ad intervenire, non è titolare di un autonomo diritto di impugnazione.
Cass. civ. n. 571/2000
Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile — come nel caso di procedimento instaurato a seguito della presentazione di querela di falso — è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio di tale organo, per consentirgli di intervenire nel giudizio, ma la concreta partecipazione ad esso è rimessa alla sua diligenza e pertanto non è necessario informarlo della data delle singole udienze ovvero degli atti formatisi nel procedimento, né è nulla la sentenza emessa senza comunicare al predetto ufficio il rinvio dell'udienza collegiale.
Cass. civ. n. 11915/1998
Il procedimento giudiziale per l'ammissibilità dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità (art. 274 c.c.) ha natura di giudizio contenzioso nonostante la previsione, per esso, del rito camerale, con la conseguenza che «l'audizione del pubblico ministero» ben può dirsi realizzata per effetto della comunicazione degli atti al suo ufficio, non inducendo alcuna nullità la circostanza che detta autorità si sia limitata ad apporre il suo visto sugli atti trasmessigli, ovvero (come nel caso di specie) prima sul verbale dell'udienza presidenziale e poi, ancora, in calce alle conclusioni definitive rassegnate dalle parti nell'apposita udienza, senza formulare esplicite conclusioni per iscritto ex art. 738 del codice di rito.
Cass. civ. n. 8005/1996
Per quanto il P.M. non costituisca parte necessaria del procedimento di ammissione all'amministrazione controllata, tuttavia è ammissibile un suo intervento facoltativo sotto il profilo dell'ultimo capoverso dell'art. 70 c.p.c. Peraltro, allo scopo di porre detto organo nella possibilità di compiere l'accertamento in ordine all'esistenza di un interesse generale connesso con la proposta depositata dall'imprenditore e di esprimere il relativo parere, è sufficiente la semplice trasmissione in visione della domanda suddetta e degli allegati, senza la necessità di ulteriori comunicazioni nel corso del procedimento.
Cass. civ. n. 5119/1996
Ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. (artt. 70, 71 nonché 221 c.p.c.) è sufficiente che quest'ultimo sia ufficialmente informato della esistenza del procedimento, così da essere messo in grado di parteciparvi concretamente e di presentare, se lo ritiene, le sue conclusioni, senza che rilevi, o possa in alcun modo essere oggetto di censura e motivo di nullità processuale, il modo dell'intervento di tale organo e l'uso fatto del potere di intervento a lui attribuito.