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Articolo 24 Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni

(D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Diritti di precedenza

Dispositivo dell'art. 24 Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni

1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.

2. Per le lavoratrici, il congedo di maternità di cui al Capo III del decreto legislativo n. 151 del 2001, e successive modificazioni, usufruito nell'esecuzione di un contratto a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza di cui al comma 1. Alle medesime lavoratrici è altresì riconosciuto, alle stesse condizioni di cui al comma 1, il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine.

3. Il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.

4. Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo 19, comma 4, e può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro nei casi di cui ai commi 1 e 2, ed entro tre mesi nel caso di cui al comma 3. Il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto(1).

Note

(1) Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l'art. 1, comma 5 bis) che "Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali, di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, da bandire entro il 31 dicembre 2018 e i cui requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal personale dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con contratto di lavoro a tempo determinato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di scadenza dei contratti del personale in servizio a tempo determinato, fissato al 31 dicembre 2017, è prorogato, anche in deroga alla normativa vigente sul rapporto di lavoro a tempo determinato di cui agli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fino alla conclusione delle medesime procedure e comunque non oltre il 31 dicembre 2019".

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Anonimo chiede
giovedģ 06/06/2024
“buongiorno, vorrei una consulenza per una scadenza che incontrava il giorno festivo. Mi è scaduto il contratto di lavoro a tempo determinato stagionale il 31-12-2023. Dopo questa data avevo tre mesi per esercitare il diritto di precedenza, però avendo avuto la promessa di una nuova possibilità lavorativa, che non è mai arrivata, ho aspettato fino all' ultimo. Il giorno 01-04-2024 ho mandato una pec con allegato il foglio firmato dove esercitavo il diritto di precedenza.
Il giorno 07-04-2024 l 'azienda mi ha risposto sempre con una pec, che riporto testualmente: "Tuttavia, la manifestazione del diritto suddetto per i lavoratori stagionali, così come riportato dal D.lgs 81/2015 all’art. 24 commi 3 e 4 deve essere presentata entro 3 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Pertanto, essendo la sua richiesta pervenuta oltre tale termine, la stessa non può essere accolta".
Siccome io avevo letto l'articolo 155 cpc dice che se la scadenza dei termini cade nei giorni festivi automaticamente si protrae il primo giorno lavorativo, perciò se il 31-03 e il 01-04 erano festivi, volevo sapere se nel mio caso valeva il termine del 02-04.
Se ha ragione l 'azienda ok caso chiuso, ma se dovessi avere ragione io come devo procedere ?
grazie”
Consulenza legale i 13/06/2024
Per il computo dei termini valgono le regole dettate dalle norme civilistiche (artt. 2963 cc e 155 cpc).
In particolare, nel caso in cui il giorno di scadenza sia un giorno festivo, la scadenza del termine è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
Pertanto, nel caso di specie sembrerebbe che la volontà di avvalersi del diritto di precedenza sia stata comunicata nei termini all’azienda.

Sarebbe opportuno, pertanto, replicare alla pec dell’azienda, facendo presente quanto sopra. In caso di ulteriore diniego da parte dell’azienda, si potrebbe contattare un sindacato oppure un avvocato che prendano contatto con l’azienda.
Si tenga presente che nel caso in cui il datore di lavoro non osservi l’obbligo della precedenza e proceda alle assunzioni in totale discrezionalità, la violazione non può avere riflessi sul rapporto di lavoro instaurato, ma al lavoratore beneficiario spetta un risarcimento danni ai sensi dell’art. 1218 c.c. (Trib. Milano 28 aprile 1990; Cass. n. 12505/2003; Cass. n. 11737 del 2010; Cass. ord. n. 9444 del 2024).