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Articolo 114 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 114 Costituzione

(1) (2) La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Note

(1) Questo articolo è stato sostituito dall'art. 1 della L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.
(2) La riforma del 2001 ha inciso sulla stessa formulazione della disposizione costituzionale che ora indica al primo posto i Comuni quali enti più vicini ai cittadini mentre la precedente formulazione prevedeva, nell'ordine, Regioni, Province e Comuni. Con la riforma, inoltre, sono state introdotte le Città metropolitane, enti predisposti al fine di curare gli interessi di centri urbani di grandi dimensioni. A livello ordinario, la più importante normativa che regola le autonomie locali è il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.).

Ratio Legis

L'intenzione del costituente fu di delineare un sistema basato sull'autonomia degli enti locali ed essa è stata accentuata dalla riforma costituzionale del 2001.

Spiegazione dell'art. 114 Costituzione

La riforma del 2001 ha invertito l'ordine di elencazione degli enti territoriali. Ora infatti la norma ripartisce le funzioni partendo dai Comuni, in ossequio al principio di sussidiarietà verticale. Tale principio implica che la ripartizione delle competenze scaturisce dagli enti locali più piccoli, ossia i Comuni, e lo Stato può intervenire solo in casi eccezionali, quando il livello minimo delle prestazioni erogate non raggiunga uno standard adeguato.

Il secondo comma, pur senza smentire la preminenza dello Stato, conferisce pari dignità istituzionale a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, stabilendo che tali enti territoriali sono enti autonomi dotati di propri statuti, poteri e funzioni.

Gli enti locali sono dotati di autonomia salvo solo il limite dei principi costituzionali. Questa autonomia è, innanzitutto, statutaria in quanto sono liberi di adottare i propri statuti al fine di regolare il proprio operare (v. 123 Cost.). Inoltre, hanno autonomia normativa (art. 117 Cost.), amministrativa (118 Cost.) e finanziaria (119 Cost.). Infine, possono esprimere orientamenti politici propri, cioè diversi da quelli centrali in quanto sono anche dotati di autonomia politica.

Da ultimo, il terzo comma dichiara Roma capitale della Repubblica.

Relazione al Progetto della Costituzione

(Relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione Meuccio Ruini che accompagna il Progetto di Costituzione della Repubblica italiana, 1947)

114 L'innovazione più profonda introdotta dalla costituzione è nell'ordinamento strutturale dello Stato, su basi di autonomia; e può aver portata decisiva per la storia del Paese.
«Il Comune: unità primordiale; la Regione: zona intermedia ed indispensabile tra la Nazione ed i Comuni».

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