(1) (2) La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.
Note
(1)
Questo articolo è stato sostituito dall'art. 1 della L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.
(2)
La riforma del 2001 ha inciso sulla stessa formulazione della disposizione costituzionale che ora indica al primo posto i Comuni quali enti più vicini ai cittadini mentre la precedente formulazione prevedeva, nell'ordine, Regioni, Province e Comuni. Con la riforma, inoltre, sono state introdotte le Città metropolitane, enti predisposti al fine di curare gli interessi di centri urbani di grandi dimensioni. A livello ordinario, la più importante normativa che regola le autonomie locali è il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.).