Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti (1), che ne assumono la responsabilità [71, 90, 95].
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Note
(1)
In realtà vi sono alcuni atti che sono esenti da controfirma. Tra di essi lo stesso giuramento ed il relativo messaggio ma anche le esternazioni, gli atti posti in essere quale partecipante ad un organo collegiale, come il CSM (v. 104 Cost.), e le dimissioni. Queste ultime, nella prassi, vengono comunicate al Governo e quando questi ne è a conoscenza e non si dimette si parla di controfirma tacita.