Il
Capo dello Stato è una figura istituzionale
super partes, flessibile e capace di adattarsi alle vicende del Paese, i cui poteri si espandono e si restringono in relazione alle dinamiche nazionali.
In particolare, tale
organo:
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svolge funzioni imparziali di collegamento tra gli organi istituzionali dello Stato, di iniziativa e di impulso del sistema costituzionale, di garanzia e controllo, di decisione sui conflitti tra Governo e Parlamento e di rappresentanza dello Stato a livello internazionale;
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è super partes, in quanto posto al di sopra delle parti;
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è neutrale,dato che non è espressione di alcuna forza politica, ma, per contro, si pone come garante dell'unità del sistema costituzionale nel suo complesso;
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è titolare di competenza specifiche e predeterminate.
La norma in esame disciplina i requisiti di
eleggibilità del
Capo dello Stato. Tale organo deve avere almeno
cinquant'anni e godere dei
diritti civili e politici. Tale presupposto esclude chi è privo della
capacità di agire (art.
2 c.c.) e chi viene cancellato dalle liste elettorali. Oltre ai requisiti di cui alla disposizione, si consideri che la prassi ha sempre portato all'elezione di soggetti di sesso maschile e che avevano ricoperto il ruolo di parlamentare (con la sola eccezione di Carlo Azeglio Ciampi).
Viene inoltre richiesta la cittadinanza italiana. Non opera qui la l'art.
51 comma 2 Cost. che ammette la possibilità che la legge parifichi cittadini e non cittadini per l'accesso alle cariche pubbliche.
Nella prassi ogni nuovo Capo dello Stato si dimette da eventuali incarichi precedenti, anche di partito. In ogni caso, manca una espressa previsione costituzionale che disponga la dimissione e l'unico riferimento al riguardo è quello, in commento, all'
incompatibilità.