La locuzione indica, nel diritto romano repubblicano, il percorso prestabilito che gli aspiranti alla carriera politica dovevano seguire. Il candidato patrizio a 30 anni d'etą aspirava alla questura; [/i]a 37, all'edilitą curule; a 40, alla pretura; a 43 anni, al consolato. Dopo aver ricoperto le cariche di pretore e di console, egli poteva essere rispettivamente nominato propretore e proconsole, e da ultimo, eventualmente, censore, a 50 anni compiuti. Viceversa, il candidato plebeo, dopo aver ricoperto la carica facoltativa di tribuno militare, aspirava al tribunato della plebe; poi alla carica di edile della plebe;quindi al consolato (che gli apriva le porte del senato), ed eventualmente al proconsolato e alla censura. Di questa rigida successione cronologica resta un segno nel diritto costituzionale italiano, che prescrive il limite dei 25 anni per l'elezione a deputato, di 40 per l'elezione a senatore e di 50 anni per l'elezione a presidente della Repubblica.