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Articolo 70 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 70 Costituzione

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Ratio Legis

Il Parlamento, organo legislativo, è formato dalla Camera dei deputati e dal Senato (art. 55 Cost.): pertanto, entrambe esercitano la funzione legislativa.

Spiegazione dell'art. 70 Costituzione

La funzione legislativa, da intendersi come funzione di aggiornamento del diritto positivo mediante modificazioni legislative, rappresenta l'attività tipica del Parlamento.
Tale funzione va esercitata collettivamente, nel senso che ogni legge deve essere approvata, nell'identico testo, da entrambi i rami del Parlamento.
Ogni procedimento legislativo si compone essenzialmente di tre fasi: preparatoria, costitutiva e di integrazione dell'efficacia.

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