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Articolo 64 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 64 Costituzione

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti [72].

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del governo, anche se non fanno parte delle Camere (1), hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Note

(1) Pertanto, i membri del Governo possono essere o meno anche deputati o senatori. L'obbligo di assistere alle sedute può essere imposto, ad esempio, quando si verificano determinati avvenimenti nella vita sociale del Paese.

Ratio Legis

I regolamenti servono a disciplinare il funzionamento delle Camere sotto vari aspetti. La pubblicità delle sedute, invece, garantisce il controllo del loro lavoro da parte dell'opinione pubblica; all'opposto, la segretezza delle sedute impedisce che questo lavoro possa essere condizionato da pressioni esterne.

Spiegazione dell'art. 64 Costituzione

Ogni Camera ha il potere di autoregolametarsi, con deliberazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il regolamento disciplina l'organizzazione interna di ciascuna Camera e detta regole per il suo funzionamento. Dato che disciplinano il funzionamento di organi sovrani, i regolamenti di cui sopra non possono essere modificati da alcuna legge ordinaria.

Fermo restando lo scarno dettato costituzionale, si discute circa le materie che i regolamenti in esame possono normare. Ai sensi dell'art. 72 Cost., tra le materie è espressamente incluso il procedimento legislativo. Si ritiene, inoltre, che essi debbano riguardare lo stesso funzionamento delle Camere (organi, procedure ecc.) ed anche i rapporti tra il Parlamento ed il Governo (ad esempio in relazione all'audizione dei ministri, alle loro dimissioni ecc.).

Ai sensi del secondo comma, le sedute delle due Camere sono tendenzialmente pubbliche. Tale pubblicità si realizza in diversi modi: il pubblico autorizzato può assistere personalmente alle sedute; delle stesse vengono redatti resoconti, sommari (immediati) ed integrali; i lavori possono essere trasmessi dalla televisione, su autorizzazione del Presidente di ciascuna Camera; i lavori di giunte e commissioni possono essere visti dalla stampa e dal pubblico; per via telematica viene resa disponibile gran parte dei documenti prodotti dal Parlamento (proposte di legge, resoconti ecc.).

Le sedute possono anche essere segrete, sia delle singolo Camere, sia qualora esse si riuniscano in seduta comune (v. art. 55).

Per quanto riguarda le deliberazioni, il terzo comma sancisce il principio del quorum, ai fini della validità, ed il principio della maggioranza, necessario per l'approvazione. La maggioranza dei presenti allla seduta esprime la maggioranza relativa, che si distingue da quella assoluta (metà più uno dei componenti) e da quella qualificata (di due terzi o tre quinti dei componenti).

Nello specifico, maggioranze speciali sono previste dall'art. 73 comma 2 Cost. per ridurre i termini della promulgazione di una legge, dagli art. 83 e 90 Cost., rispettivamente per l'elezione del Capo dello Stato e la sua messa in stato di accusa, dall'art. 138 Cost. per l'adozione di una legge costituzionale e di revisione costituzionale nonchè dalla disposizione in commento per l'adozione dei regolamenti parlamentari.

L'ultimo comma dispone inoltre che i membri del Governo, pur non avendo diritto di voto, possono presenziare alle sedute delle Camere e, se lo richiedono, devono essere sentiti.


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