La norma in commento disciplina
l'impresa cooperativa e
l'impresa artigiana, le quali, nelle intenzioni del costituente, avrebbero dovuto costituire lo Statuto costituzionale su cui si sarebbe dovuta basare la democrazia economica italiana.
Per quanto riguarda l'impresa cooperativa, la previsione costituzionale era destinata al recupero ed al riconoscimento della
cooperazione pura, ovvero mossa da uno scopo esclusivamente mutualistico e solidaristico, senza scopo di lucro.
La successiva legislazione in materia ha tuttavia di recuperare taluni elemento di cooperativa
spuria, soprattutto per permettere l'esistenza delle cooperative stesse, altrimenti destinate al tracollo finanziario. All'interno di questa categoria il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, di riforma del diritto societario ha fatto emergere il modello delle cooperative a mutualità prevalente che si distingue dagli altri modelli puri.
Per quanto concerne la tutela costituzionale dell'
impresa artigiana, viene solamente posta una norma di principio, assegnando al
legislatore ordinario la disciplina più concreta, Ad ogni modo, nell'impresa artigiana l'opera è prestata in prevalenza dal lavoro personale del singolo, secondo un processo non standardizzato nel quale, di regola, ciascun prodotto è un pezzo unico in quanto lavorato singolarmente.
Ciò comporta un costo maggiore di questi prodotti rispetto a quelli di derivazione industriale e, quindi, la necessità di predisporre forme maggiori di tutela a favore della categoria. Ai sensi dell'art.
117 Cost. la materia dell'artigianato è oggi di esclusiva
competenza regionale.