Cass. pen. n. 818/2024
La contravvenzione di divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale, di cui all'art. 734-bis cod. pen., richiede, a tutela della riservatezza della medesima, una condotta commissiva a forma libera, realizzabile da chiunque, compatibile, come tale, col disposto di cui all'art. 40, comma secondo, cod. pen., distinguendosi, pertanto, dalla fattispecie di reato di cui all'art. 57 cod. pen., che è ascrivibile solo al direttore o al vice-direttore del periodico e che postula una responsabilità per fatto proprio omissivo, derivante dal mancato controllo contenutistico volto a impedire la commissione di reati con il mezzo della stampa. (Fattispecie relativa alla pubblicazione, nell'edizione "online" di un quotidiano nazionale, di una sentenza in materia di violenza sessuale, non oscurata nelle parti relative ai dati della persona offesa).
Cass. pen. n. 2887/2013
Il reato di divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale, previsto dall'art. 734 bis cod. pen., prescinde alla volontarietà della condotta divulgativa ed è perciò punibile anche a titolo di colpa.
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In relazione al reato di divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale, previsto dall'art. 734 bis cod. pen., non è configurabile la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca, in quanto il divieto così come formulato dalla disposizione incriminatrice esclude la possibilità di operare un bilanciamento tra il diritto alla riservatezza della vittima dei reati sessuali e l'interesse della collettività ad essere informata.
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In relazione al reato di divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale, previsto dall'art. 734 bis cod. pen., la condotta penalmente rilevante consiste nel portare a conoscenza di un numero indeterminato di persone le generalità o l'immagine della vittima, senza il suo consenso, attraverso delle modalità che comunque consentano di poter risalire alla persona offesa dei reati indicati dalla norma.