(massima n. 1)
La contravvenzione di divulgazione delle generalitā o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale, di cui all'art. 734-bis cod. pen., richiede, a tutela della riservatezza della medesima, una condotta commissiva a forma libera, realizzabile da chiunque, compatibile, come tale, col disposto di cui all'art. 40, comma secondo, cod. pen., distinguendosi, pertanto, dalla fattispecie di reato di cui all'art. 57 cod. pen., che č ascrivibile solo al direttore o al vice-direttore del periodico e che postula una responsabilitā per fatto proprio omissivo, derivante dal mancato controllo contenutistico volto a impedire la commissione di reati con il mezzo della stampa. (Fattispecie relativa alla pubblicazione, nell'edizione "online" di un quotidiano nazionale, di una sentenza in materia di violenza sessuale, non oscurata nelle parti relative ai dati della persona offesa).