(massima n. 1)
Ai fini dell'integrazione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, lo stato di bisogno non va inteso come uno stato di necessitą tale da annientare in modo assoluto qualunque libertą di scelta, bensģ come una situazione di grave difficoltą, anche temporanea, tale da limitare la volontą della vittima e da indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose.