(massima n. 1)
Con riguardo al tema della pastorizia, lo sfruttamento del lavoro può essere integrato dalla presenza di uno solo degli indici elencati dall'art. 603-bis, comma 3, c.p., anche se dallo sfruttamento deve tenersi distinto l'approfittamento dello stato di bisogno, altro presupposto necessario affinché siano punibili le condotte di reclutamento e di utilizzazione della manodopera. Lo stato di bisogno non si identifica con uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo e, cioè una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, in grado di limitare la volontà della vittima, inducendola ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose.