(massima n. 1)
In tema di intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603-bis c.p., tale fattispecie di reato non richiede quale elemento del fatto tipico la realizzazione di condotte volte ad ingenerare uno stato di intimidazione nel lavoratore. Infatti, la realizzazione di violenza o minaccia rappresenta una circostanza aggravante prevista dal comma 2 del citato articolo, e non invece un elemento costitutivo della fattispecie base, di cui al comma 1, la quale richiede solo il reclutamento di manodopera al fine di destinarla a lavori in condizioni di sfruttamento e l'approfittamento dello stato di bisogno.