(massima n. 1)
In tema di associazione per delinquere, l'indeterminatezza del programma criminoso richiesto ai fini della configurabilitą del delitto non viene meno per il fatto che il sodalizio sia funzionale alla sola realizzazione di delitti-fine di un medesimo tipo o natura, in quanto essa non attiene necessariamente alla diversa qualificazione giuridico-penalistica dei fatti programmati, bensģ al numero, alle modalitą, ai tempi, agli obiettivi degli illeciti, integranti eventualmente anche la violazione di un'unica norma incriminatrice. (Conf.: n. 1143 del 1995, Rv. 203642-01).