(massima n. 1)
In tema di trasferimento fraudolento di valori, l'intestatario fittizio del bene risponde del reato a titolo di concorso, ex art. 110, cod. pen., qualora sia consapevole della finalitą elusiva o agevolativa perseguita dall'autore della condotta sanzionata dalla norma incriminatrice, non essendo necessario che sia animato dal dolo specifico dell'interponente.