(massima n. 1)
Il delitto previsto dall'art. 512-bis cod. pen. richiede che tutti i concorrenti nel reato abbiano agito con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, per la cui prova in giudizio non č sufficiente dar conto della fittizia attribuzione della titolaritā o disponibilitā di denaro, beni o altre utilitā, sicché č imprescindibile, ai fini della sua punibilitā, che l'intestatario fittizio sia a conoscenza del fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione con il dolo specifico di aggirarle.(Fattispecie relativa ad operazione di interposizione fittizia nell'acquisto di una societā di capitali, in cui la Corte ha censurato il provvedimento cautelare emesso nei confronti del formale intestatario di parte delle quote societarie per un breve periodo di tempo, ritenendo tale condizione inidonea a provare la consapevolezza della finalitā di elusione di misure di prevenzione da parte dei soci occulti ed effettivi finanziatori dell'acquisto).