Cass. pen. n. 31859/2020
E' configurabile il concorso formale tra il reato di circonvenzione di incapace, previsto dall'art. 643 cod. pen., e quello di cui all'art. 493-bis cod. pen., trattandosi di fattispecie che descrivono condotte strutturalmente differenti e tutelano beni giuridici diversi, ovvero, rispettivamente, il patrimonio di chi si trovi in una minorata condizione di autodeterminazione in ordine ai propri interessi patrimoniali, e l'interesse generale al regolare svolgimento dell'attività finanziaria mediante mezzi sostitutivi del contante.
Cass. pen. n. 50395/2019
Integra il delitto di indebita utilizzazione di carte di credito di cui all'art. 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (oggi art. 493-bis cod. pen.), e non quello di frode informatica ex art. 640-ter cod. pen., la condotta di colui che, ottenuti, senza realizzare frodi informatiche, i dati relativi ad una carta di debito o di credito, unitamente alla stessa tessera elettronica, la utilizzi indebitamente per effettuare prelievi di denaro.
Cass. pen. n. 34685/2005
Il reato di falsità in titolo di credito come quello di falsità di qualsiasi altra scrittura privata, è divenuto, per effetto dell'art. 493 bis c.p., punibile a querela della persona offesa, come si evince dal capoverso della citata disposizione, la quale mantiene la procedibilità di ufficio per le sole falsità concernenti un testamento olografo.
Cass. pen. n. 3671/1992
Per la perseguibilità del reato di falsità di foglio firmato in bianco (artt. 486 e 493 bis c.p., introdotto dall'art. 89 L. 24 novembre 1981, n. 689), il diritto di querela compete non soltanto al soggetto della cui firma in bianco si sia abusato, ma anche ad ogni altro soggetto che abbia ricevuto un danno o sia rimasto sottoposto a potenziali effetti pregiudizievoli, anche sul piano non patrimoniale, dell'atto affetto da falsità.
Cass. pen. n. 477/1988
Non è configurabile il delitto di ricettazione nel caso in cui il reato presupposto, nella specie di falso in assegno, non sia punibile per mancanza di querela. Ciò anche, per la operatività dell'art. 2, terzo comma, c.p. (successione di legge più favorevole al reo), nel caso in cui l'art. 493 bis c.p., relativo ai casi di perseguibilità a querela di delitti di falso in scrittura privata, risulti introdotto nell'ordinamento giuridico penale successivamente alla realizzazione del falso ed alla ricezione e spendita dell'assegno di illecita formazione e provenienza.
Cass. pen. n. 7868/1987
In tema di falsità in titoli di credito, agli effetti dell'art. 493 bis c.p. (casi di perseguibilità a querela) per persona offesa deve intendersi il soggetto al quale avrebbe potuto essere attribuita la paternità dell'atto falsificato ovvero il soggetto che, comunque, dall'uso dell'assegno falsificato avrebbe potuto ricevere un danno al momento della sua presentazione all'incasso o subire una pregiudizievole ripercussione, anche di carattere non patrimoniale. (Nella specie è stata ritenuta validamente proposta la querela dell'emittente dell'assegno bancario sul quale era stato alterato dall'imputato, aumentandolo, l'importo in cifre e in lettere su di esso originariamente figurante).
Cass. pen. n. 7761/1987
Il bollino, esterno o fustellato, apposto sulle confezioni delle specialità medicinali ha la stessa funzione ed è equiparato alla etichetta, scritta a mano ed apposta dal farmacista sui contenitori dei prodotti galenici, magistrali o officinali. Ne consegue che la formazione e l'uso del bollino, esterno o fustellato falso, costituisce falsità in scrittura privata, punibile a querela di parte a norma degli artt. 485 e 493 bis, c.p.
Cass. pen. n. 7758/1982
Il reato di falso in assegni è diventato perseguibile a querela della persona offesa, a seguito dell'entrata in vigore della L. 24 novembre 1981, n. 689. L'art. 493 bis c.p. infatti, nel prevedere la perseguibilità a querela per le ipotesi contemplate negli artt. 489 e 490 c.p., fa riferimento alle scritture private e menziona, come unica eccezione, il testamento olografo. L'assegno bancario è stato però equiparato agli atti pubblici soltanto agli effetti della pena, mentre ha mantenuto la natura di scrittura privata: come tale pertanto non è più perseguibile d'ufficio.
Cass. pen. n. 2668/1982
Il delitto di falsità in cambiale (o altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore) è punibile, in base all'art. 493 bis c.p., a querela della persona offesa. La procedibilità d'ufficio per i delitti di falsità in scrittura privata è infatti limitata, a norma del capoverso del citato articolo, soltanto al testamento olografo.