(massima n. 1)
Non è configurabile il delitto di ricettazione nel caso in cui il reato presupposto, nella specie di falso in assegno, non sia punibile per mancanza di querela. Ciò anche, per la operatività dell'art. 2, terzo comma, c.p. (successione di legge più favorevole al reo), nel caso in cui l'art. 493 bis c.p., relativo ai casi di perseguibilità a querela di delitti di falso in scrittura privata, risulti introdotto nell'ordinamento giuridico penale successivamente alla realizzazione del falso ed alla ricezione e spendita dell'assegno di illecita formazione e provenienza.