(massima n. 1)
Il delitto di falsitā in cambiale (o altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore) č punibile, in base all'art. 493 bis c.p., a querela della persona offesa. La procedibilitā d'ufficio per i delitti di falsitā in scrittura privata č infatti limitata, a norma del capoverso del citato articolo, soltanto al testamento olografo.