(massima n. 1)
La locuzione "mediante la diffusione di germi patogeni" di cui all'art. 438 cod. pen. non preclude la configurabilità del reato in forma omissiva, in quanto la norma non specifica la necessità di un agire commissivo naturalistico, bensì può ricoprire anche l'assenza di azioni necessarie per prevenire la diffusione del contagio. Tale interpretazione allinea la responsabilità penale alla gestione attuale del rischio sanitario, focalizzandosi sulla protezione della salute pubblica e dell'incolumità collettiva.