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Articolo 500 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Diffusione di una malattia delle piante o degli animali

Dispositivo dell'art. 500 Codice Penale

Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali(1), pericolosa(2) all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni [635 n. 5].

Se la diffusione avviene per colpa, la pena è della multa da euro 103 a euro 2.065(3).

Note

(1) La condotta può consistere sia in un'azione che in un'omissione, purché, in quest'ultimo caso, l'agente abbia l'obbligo giuridico di impedire l'evento (v. 40), si pensi all'ipotesi di trascuratezza delle norme igieniche.
(2) La pericolosità è rimessa alla discrezionalità del giudice, che deve dunque valutare l'idoneità della malattia a danneggiare l'economia nazionale.
(3) Si tratta di un'autonoma fattispecie di reato, punibile a titolo di colpa generica.

Ratio Legis

Viene qui tutelato il sistema economico nazionale, inteso come patrimonio agricolo, forestale e zootecnico.

Spiegazione dell'art. 500 Codice Penale

Il delitto in esame presenta natura plurioffensiva, in quanto tutela la ricchezza pubblica costituita dal patrimonio zootecnico nazionale, ed in via mediata il patrimonio dei singoli.

Ai fini della configurabilità della fattispecie non è necessaria la diffusione della malattia nell'intero territorio nazionale, o a vaste zone dello stesso, essendo sufficiente che la possibilità di estensione, anche per facilità e rapidità di trasmissione, faccia sorgere un concreto pericolo per l'economia rurale o forestale, ovvero per il patrimonio zootecnico nazionale.

Trassi ad ogni modo di reato di pericolo concreto, e dunque il giudice dovrà valutare la concreta pericolosità della condotta a ledere i beni giuridici tutelati. Tuttavia, il delitto è punibile anche a titolo di tentativo (art. 56), qualora siano commessi atti idonei e diretti in modo univoco alla propagazione della malattia.

Al secondo comma è prevista un'autonoma fattispecie colposa.

///SPIEGAZIONE ESTESA

L'art. 500 del c.p. punisce chi propaghi, volontariamente o per mancanza delle dovute cautele, una malattia a piante o animali, la quale risulti pericolosa per l'economia rurale forestale, o per il patrimonio zootecnico dello Stato.

La condotta tipica consiste in azioni od omissioni che siano idonee a cagionare o, comunque, a non impedire la diffusione di una malattia pericolosa per piante o animali, quali ad es. la trascuratezza nell'utilizzo di mezzi di prevenzione.

Possono essere oggetto del reato in esame piante o animali in relazione ai quali, la diffusione di un morbo può costituire un pericolo per l'economia rurale o forestale, oppure per il patrimonio zootecnico statale. A tal fine, per piante si intendono quei vegetali che possono servire all'economia rurale o forestale, risultandovi, pertanto, compresi non solo gli alberi, ma anche erbe, piante da fiore, da frutto o da ornamento, purché rilevanti per l'economia. Rientrano, invece, nel concetto di animali tutte le specie utili all'economia nazionale e facenti parte del patrimonio zootecnico dello Stato; non, quindi, le specie considerate nocive feroci, quali lupi o volpi.

Si tratta di un reato di pericolo concreto, in quanto è punibile la condotta che esponga uno dei beni protetti al pericolo concreto di una malattia, intesa come qualsiasi processo patologico che colpisca una pianta o un animale, causandone il deperimento o la morte, e che, per la sua capacità di diffusione e sviluppo, risulti idonea a arrecare un pregiudizio all'economia rurale o forestale, o al patrimonio zootecnico statale.
Per avere la consumazione di tale reato, dunque, non basta che dalla condotta criminosa dell'agente sia derivata una malattia di piante o animali, ma è anche necessario che tale morbo sia connotato da una capacità di sviluppo tale da mettere concretamente in pericolo l'economia rurale o forestale, o il patrimonio zootecnico.
Si potrà, pertanto, configurare il tentativo quando una condotta astrattamente idonea non sia seguita dalla diffusione di una malattia pericolosa.

Il delitto in esame è punibile sia a titolo di dolo che di colpa. Nella sua forma dolosa richiede la volontà di provocare la diffusione di una malattia a piante o animali, unitamente all'intenzione di provocarla e alla coscienza della sua capacità di diffusione. Affinché si configuri, invece, la forma colposa, è sufficiente una condotta imprudente, negligente, inesperta o, comunque, contraria a leggi, regolamenti, ordini o discipline, dalla quale sia derivata la diffusione di una malattia.

///FINE SPIEGAZIONE ESTESA











Massime relative all'art. 500 Codice Penale

Cass. pen. n. 34481/2020

Il reato di cui all'art. 500 cod. pen. ha natura plurioffensiva, tutelando sia la ricchezza pubblica costituita dal patrimonio zootecnico nazionale sia - in via mediata - il patrimonio dei singoli, e richiede, per la sua integrazione, che sia cagionato l'evento costituito dalla concreta diffusione di una malattia pericolosa per l'economia rurale o forestale ovvero per il patrimonio zootecnico, con la conseguenza che il delitto si consuma nel momento in cui la malattia si sia propagata al punto da integrare tale pericolo.

Cass. pen. n. 26492/2015

Il delitto di diffusione di una malattia delle piante o degli animali, di cui all'art. 500 cod. pen., č punibile anche a titolo di tentativo in quanto, trattandosi di reato di evento, č configurabile in presenza di atti idonei diretti in modo non equivoco alla propagazione della malattia.

Cass. pen. n. 29315/2009

Il delitto di diffusione di una malattia delle piante o degli animali, di cui all'art. 500 c.p., č punibile anche a titolo di tentativo in quanto, trattandosi di reato di evento, č configurabile in presenza di atti idonei diretti in modo non equivoco alla propagazione della malattia. (Fattispecie di animali contagiati dalla brucellosi).

Integra il delitto di diffusione di una malattia delle piante o degli animali di cui all'art. 500 c.p., la probabilitā che la propagazione della malattia stessa rechi nocumento all'economia rurale, forestale ovvero al patrimonio zootecnico nazionale. (In motivazione la Corte ha precisato che tale interpretazione č in sintonia con il testo della fattispecie incriminatrice la quale richiede che il pericolo, che la legge intende evitare, deve essere connesso alla diffusione della malattia).

Cass. pen. n. 12140/2000

Il reato di cui all'art. 500 c.p. (diffusione di una malattia delle piante o degli animali) ha natura plurioffensiva in quanto tutela la ricchezza pubblica costituita dal patrimonio zootecnico nazionale, ed in via mediata il patrimonio dei singoli. L'evento richiesto per la sua integrazione č la concreta diffusione della malattia, pericolosa per l'economia rurale o per il patrimonio zootecnico con la conseguenza che il delitto si consuma nel momento in cui la malattia si sia propagata al punto da integrare il pericolo di cui sopra.

Cass. pen. n. 3013/1991

Ai fini della configurabilitā della fattispecie criminosa di cui all'art. 500 c.p. non č necessaria la diffusione della malattia all'intero territorio nazionale, o a vaste zone dello stesso, essendo sufficiente che la possibilitā di estensione, anche per facilitā e rapiditā di trasmissione, faccia sorgere un concreto pericolo per l'economia rurale o forestale, ovvero per il patrimonio zootecnico nazionale.

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