Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, se la omessa o ritardata denuncia riguarda un delitto contro la personalità dello Stato, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni(1); ed è da uno a cinque anni, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria [384; c.p.p. 57].
Note
(1)
Si tratta di due circostanze aggravanti di carattere. La prima ha carattere oggettivo pertanto si rivolge anche ai concorrenti, mentre la seconda ha natura soggettiva e non deve essere confusa con quella prevista dal comma secondo dell'art. 361, in quanto quella in esame si applica solo ove ricorra anche l'altra aggravante richiesta dalla norma.