L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'Autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio [c.p.p. 330-332, 347], è punito con la multa fino a euro 103(1).
Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa [120] né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico(2).
Note
(1)
La particolare esimente relativa ai responsabili delle comunità terapeutiche è stata inserita dall'art. 104 della l. 22 febbraio 1975, n. 685 in materia di stupefacenti, come poi sostituito dall'art. 32 della l. 26 aprile 1990, n. 162, e che si spiega in ragione della particolare rapporto di fiducia di norma intercorrente tra il soggetto tossicodipendente e il responsabile della struttura in cui questi sta seguendo il percorso di riabilitazione.
(2)
La dottrina maggioritaria ha fortemente criticato la disposizione in esame considerandola superflua, in quanto ricalca quanto disposto dall'art. 361, dal quale si differenzia solo per il soggetto attivo qui identificato nell'i.p.s..