(massima n. 1)
In tema di estradizione per l'estero richiesta dalle autoritą albanesi, non soddisfa il requisito della doppia incriminazione di cui all'art. 2 della Convenzione europea del 13 dicembre 1957, la domanda avente ad oggetto il delitto di omessa denuncia di reato, dal momento che nell'ordinamento italiano l'art. 364 cod. pen. sanziona una condotta omissiva che riguarda soltanto la specifica e limitata categoria di delitti contro la personalitą dello Stato puniti con l'ergastolo.