(massima n. 1)
L'attivitā di smaltimento di rifiuti č da considerare un "servizio di pubblica necessitā" e, pertanto, integra il reato di interruzione di un servizio di pubblica necessitā l'inadempimento di tale attivitā che alteri il funzionamento del servizio nel suo complesso. (Fattispecie relativa alla ritenuta insussistenza del reato in relazione alla condotta dell'esercente di un centro di raccolta che aveva occasionalmente impedito lo scarico nel sito di rifiuti ospedalieri all'impresa che li aveva prelevati nei luoghi di produzione e con la quale aveva in tal senso stipulato un accordo contrattuale).