Articolo abrogato dalla L. 12 giugno 1990, n. 146.
[I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio aventi la qualità di impiegati, i privati che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, non organizzati in imprese, e i dipendenti da imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, i quali, in numero di tre o più, abbandonano collettivamente l'ufficio, l'impiego, il servizio o il lavoro, ovvero li prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità, sono puniti con la reclusione fino a due anni.
I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da due a cinque anni.
Le pene sono aumentate se il fatto:
- 1) è commesso per fine politico;
- 2) ha determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari.]