(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā del reato previsto dall'art. 331 c.p. č necessario che sia interrotto o turbato nel suo complesso il servizio pubblico o di pubblica necessitā, restando esclusa dalla previsione normativa la condotta limitata a singole utenze che incida solo marginalmente sul volume dell'attivitā svolta e che non sia in grado di comprometterne in modo apprezzabile il funzionamento. (Fattispecie in tema di interruzione di un'utenza telefonica, comprese le chiamate verso i numeri di emergenza, a seguito di controversia sorta a seguito di mancato pagamento di una fattura).