(massima n. 1)
Il reato di interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità di cui all'art. 331 c.p. è reato proprio che si qualifica per il soggetto che lo può realizzare (imprenditore, in senso lato); quando manchi tale requisito soggettivo (titolarità di un'impresa esercente il suddetto servizio) non è configurabile il reato in questione, bensì quello meno grave previsto dall'art. 340 c.p.