Cass. pen. n. 18981/2017
L'attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall'art. 311 cod. pen. ed applicabile anche al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione a seguito della sentenza della C. Cost. 19 marzo 2012, n. 68, presuppone una valutazione oggettivamente riferita al fatto nel suo complesso, sicché essa non è configurabile se il requisito della lieve entità manchi o in rapporto all'evento di per sé considerato; ovvero in rapporto a natura, specie, mezzi, modalità e circostanze della condotta; ovvero, ancora, in rapporto all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo a tempi, luoghi e modalità della privazione della libertà personale ed all'ammontare delle somme oggetto della finalità estorsiva.
Cass. pen. n. 28468/2013
L'attenuante prevista dall'art. 311 c.p. è circostanza avente natura oggettiva, per cui la valutazione del danno o del pericolo va riferita al contributo non del singolo concorrente nel reato ma all'attività complessiva di tutti i partecipi.
Cass. pen. n. 14724/1986
La circostanza attenuante — prevista dall'art. 311 c.p. in tema di delitti contro la personalità dello Stato — della lieve entità del fatto differisce da quella regolata dall'art. 114 c.p. e cioè della partecipazione di minima importanza, poiché il parametro di valutazione nel primo caso è costituito dalla effettiva gravità del fatto-reato con riguardo alle caratteristiche oggettive dell'azione criminosa, nel secondo invece è correlato soltanto all'incidenza ed all'importanza del ruolo svolto da ciascun imputato nel reato concorsuale. (Nella specie è stato ritenuto che, in base al principio dell'effetto devolutivo dell'impugnazione, quando quest'ultima venga proposta per ottenere il riconoscimento della sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 114 citato, il gravame non si riferisce anche all'altra menzionata attenuante).
Cass. pen. n. 4938/1986
La diminuente prevista dall'art. 311 c.p. per i delitti contro la personalità dello Stato presuppone che il fatto nel suo complesso, risulti di lieve entità, sicché essa è esclusa quando manchi il suddetto requisito o in rapporto all'evento o anche solo per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze della condotta ovvero in rapporto all'entità del danno o del pericolo. Detta diminuente, cioè, attesa la sua natura obiettiva, deve essere riguardata in relazione alle dimensioni dell'associazione eversiva, al contenuto del programma operativo ed alla sua eventuale, articolata esecuzione e non già al grado di attività svolta dall'associato nell'ambito dell'organizzazione. (Nella specie è stato escluso che, in relazione alla consistenza del gruppo fiorentino delle UCC, al programma dello stesso che aveva, tra l'altro, il fine di intraprendere la guerra civile, alla concreta attività posta in essere comprendente delitti di rilevante gravità, potesse ravvisarsi un fatto di lieve entità).
Cass. pen. n. 1/1970
La valutazione del danno o del pericolo, ai fini dell'applicabilità della circostanza diminuente prevista dall'art. 311 c.p. (lieve entità del fatto) al reato di cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.), va fatta con riferimento non già all'attività operativa apportata alla organizzazione dall'associato, bensì alle dimensioni dell'associazione cospirativa e al contenuto del suo programma operativo.