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Articolo 311 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Circostanza diminuente: lieve entità del fatto

Dispositivo dell'art. 311 Codice Penale

Le pene comminate per i delitti preveduti da questo titolo sono diminuite quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità(1).

Note

(1) Si tratta di una circostanza attenuante che dipende dalla gravità effettiva del fatto e per questo si differenzia dall'attenuante generica di cui all'art. 114, che invece si riferisce all'importanza del ruolo svolto dall'imputato nel concorso.

Ratio Legis

Scopo della norma è attenuare la pena per i colpevoli di delitti contro la personalità dello Stato, qualora connotati dal scarsa gravità oggettiva.

Spiegazione dell'art. 311 Codice Penale

Al fine di contemperare la forte anticipazione di tutela prevista per i delitti contro la personalità dello Stato, in cui sovente si puniscono attività meramente preparatorie alla commissione di delitti, senza dunque la necessità che segua un evento effettivamente lesivo del bene giuridico tutelato, la norma in esame prevede una circostanza attenuante speciale quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

La valutazione in ordine alla lieve entità del fatto va eseguita con riferimento non già all'entità dell'apporto operativo dell'associato, bensì con riferimento alle dimensioni dell'associazione cospirativa o della banda armata ed al contenuto del suo programma operativo.

Per i motivi su esposti la circostanza attenuante in esame si discosta da quella di cui all'art. 114, che si riferisce unicamente al contributo del concorrente, mentre qui si ha riguardo solamente alla effettiva gravità del fatto di reato ed alle caratteristiche oggettive dell'azione criminosa.

Massime relative all'art. 311 Codice Penale

Cass. pen. n. 18981/2017

L'attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall'art. 311 cod. pen. ed applicabile anche al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione a seguito della sentenza della C. Cost. 19 marzo 2012, n. 68, presuppone una valutazione oggettivamente riferita al fatto nel suo complesso, sicché essa non è configurabile se il requisito della lieve entità manchi o in rapporto all'evento di per sé considerato; ovvero in rapporto a natura, specie, mezzi, modalità e circostanze della condotta; ovvero, ancora, in rapporto all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo a tempi, luoghi e modalità della privazione della libertà personale ed all'ammontare delle somme oggetto della finalità estorsiva.

Cass. pen. n. 28468/2013

L'attenuante prevista dall'art. 311 c.p. è circostanza avente natura oggettiva, per cui la valutazione del danno o del pericolo va riferita al contributo non del singolo concorrente nel reato ma all'attività complessiva di tutti i partecipi.

Cass. pen. n. 14724/1986

La circostanza attenuante — prevista dall'art. 311 c.p. in tema di delitti contro la personalità dello Stato — della lieve entità del fatto differisce da quella regolata dall'art. 114 c.p. e cioè della partecipazione di minima importanza, poiché il parametro di valutazione nel primo caso è costituito dalla effettiva gravità del fatto-reato con riguardo alle caratteristiche oggettive dell'azione criminosa, nel secondo invece è correlato soltanto all'incidenza ed all'importanza del ruolo svolto da ciascun imputato nel reato concorsuale. (Nella specie è stato ritenuto che, in base al principio dell'effetto devolutivo dell'impugnazione, quando quest'ultima venga proposta per ottenere il riconoscimento della sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 114 citato, il gravame non si riferisce anche all'altra menzionata attenuante).

Cass. pen. n. 4938/1986

La diminuente prevista dall'art. 311 c.p. per i delitti contro la personalità dello Stato presuppone che il fatto nel suo complesso, risulti di lieve entità, sicché essa è esclusa quando manchi il suddetto requisito o in rapporto all'evento o anche solo per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze della condotta ovvero in rapporto all'entità del danno o del pericolo. Detta diminuente, cioè, attesa la sua natura obiettiva, deve essere riguardata in relazione alle dimensioni dell'associazione eversiva, al contenuto del programma operativo ed alla sua eventuale, articolata esecuzione e non già al grado di attività svolta dall'associato nell'ambito dell'organizzazione. (Nella specie è stato escluso che, in relazione alla consistenza del gruppo fiorentino delle UCC, al programma dello stesso che aveva, tra l'altro, il fine di intraprendere la guerra civile, alla concreta attività posta in essere comprendente delitti di rilevante gravità, potesse ravvisarsi un fatto di lieve entità).

Cass. pen. n. 1/1970

La valutazione del danno o del pericolo, ai fini dell'applicabilità della circostanza diminuente prevista dall'art. 311 c.p. (lieve entità del fatto) al reato di cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.), va fatta con riferimento non già all'attività operativa apportata alla organizzazione dall'associato, bensì alle dimensioni dell'associazione cospirativa e al contenuto del suo programma operativo.

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