(massima n. 1)
La circostanza attenuante — prevista dall'art. 311 c.p. in tema di delitti contro la personalità dello Stato — della lieve entità del fatto differisce da quella regolata dall'art. 114 c.p. e cioè della partecipazione di minima importanza, poiché il parametro di valutazione nel primo caso è costituito dalla effettiva gravità del fatto-reato con riguardo alle caratteristiche oggettive dell'azione criminosa, nel secondo invece è correlato soltanto all'incidenza ed all'importanza del ruolo svolto da ciascun imputato nel reato concorsuale. (Nella specie è stato ritenuto che, in base al principio dell'effetto devolutivo dell'impugnazione, quando quest'ultima venga proposta per ottenere il riconoscimento della sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 114 citato, il gravame non si riferisce anche all'altra menzionata attenuante).