(massima n. 1)
Per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo. (Fattispecie in cui è stato riconosciuto il tentativo di sequestro di persona a scopo di estorsione nella condotta degli imputati che - progettato il rapimento di un ex-complice, reclutati gli uomini e predisposti i mezzi necessari - si erano appostati presso la sua abitazione, a bordo di un'autovettura, muniti di fascette e di una pistola, in attesa che se ne allontanasse, senza riuscire a prelevarlo perché la vittima, invece di usare il ciclomotore che sarebbe stato bloccato con un finto incidente, aveva usato un'autovettura, così cogliendo di sorpresa i componenti del "commando" operativo).