(massima n. 1)
L'elemento oggettivo del reato di attentato contro i delitti politici del cittadino, previsto dall'art. 294 cod. pen., consiste in una condotta connotata da violenza, minaccia o inganno che si traduce nell'impedimento all'esercizio dei diritti politici in senso stretto, correlati al diritto di elettorato attivo e passivo, e non di qualsiasi manifestazione del pensiero che possa riguardare scelte politiche, il cui impedimento integra gli estremi della fattispecie generica e sussidiaria del reato di violenza privata di cui all'art. 610 cod. pen. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso la configurabilitą del reato di cui all'art. 294 cod. pen. con riferimento alla condotta violenta posta in essere dagli indagati nei confronti di soggetti appartenenti ad un comitato politico che procedeva ad un sondaggio tra i propri iscritti per la scelta del candidato per la carica di sindaco, qualificando come violenza privata tale azione di disturbo, che ricade sull'espressione della manifestazione del pensiero politico, funzionalmente preliminare alla scelta sul futuro esercizio del diritto politico).