(massima n. 1)
Integra il delitto di attentato contro i diritti politici del cittadino, previsto dall'art. 294 cod. pen., la condotta di chi, con violenza, minaccia o inganno, determini una persona eletta ad una carica pubblica a dimettersi, giacché detta condotta impedisce il concreto esercizio, da parte della medesima, del diritto elettorale passivo, che non si esaurisce nella mera partecipazione del cittadino all'elezione, ma si estende altresì al mantenimento della carica da parte di chi è risultato vincitore.