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Articolo 270 bis 1 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 10/08/2025]

Circostanze aggravanti e attenuanti

Dispositivo dell'art. 270 bis 1 Codice Penale

(1)Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al primo comma. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'articolo 289 bis, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si applica l'aggravante di cui al primo comma.

Fuori del caso previsto dal quarto comma dell'articolo 56, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per l'esatta ricostruzione del fatto e per l'individuazione degli eventuali concorrenti.

Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d'ufficio(2).

Note

(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 5 del D. Lgs. 01/03/2018, n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018.
(2) Comma aggiunto dalla L. 24 maggio 2023, n. 60.

Ratio Legis

La norma in esame ritrova la propria ratio nella volontà di potenziare l’effettività del contrasto a varie condotte criminose, purché queste siano sorrette dalla finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico.

Spiegazione dell'art. 270 bis 1 Codice Penale

L’art. 270-bis.1 c.p. (introdotto dal d.lgs. n. 21 del 2018, in un’ottica di esecuzione della delega contenuta nella c.d. Riforma Orlando, L. n. 103 del 2017) prevede specifiche circostanze aggravanti ed attenuanti applicabili ai reati realizzati per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico.

Il comma 1 prende in considerazione l’aggravante della finalità terroristica o eversiva:
  1. con riguardo la finalità di terrorismo, occorre richiamare l’art. 270 sexies del c.p.: le condotte con finalità di terrorismo sono quelle che possono arrecare grave danno a uno o più Stati e che sono indirizzate ad incutere un terrore collettivo nella popolazione;
  2. in relazione alla finalità di eversione dell’ordine democratico, essa si identifica con la volontà di sovvertire l’assetto costituzionale esistente o rovesciare il sistema democratico previsto dalla Costituzione o nella volontà di deviare i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale.

Come stabilito dal comma 1, con l’applicazione di tale aggravante, la pena è aumentata della metà.

Innanzitutto, questa aggravante si applica ai reati per cui è prevista una pena diversa da quella dell’ergastolo.

Inoltre, nell’ottica della natura accessoria delle circostanze del reato, occorre che queste specifiche finalità non siano elementi costitutivi dei reati commessi.
Peraltro, l’aggravante in esame non coincide con le finalità principali dei reati ai quali inerisce poiché essa può qualificare ogni condotta illecita (purché il fine dell’agente sia realizzare condotte in grado di provocare il panico nella popolazione). Quindi, l’aggravante di cui all’art. 270-bis.1 c.p. si rivela come circostanza comune, che si affianca a quelle dell’art. 61 del c.p..

Ai sensi del comma 6 (introdotto con la L. n. 60 del 2023), si procede sempre d’ufficio per i delitti aggravati dalla circostanza della finalità terroristica o eversiva.

Il comma 2 della norma in commento disciplina il concorso di una pluralità di circostanze, distinguendo due diverse situazioni:
  • nell’ipotesi di concorso dell’aggravante in esame con altre circostanze aggravanti, l’aumento di pena previsto per l’aggravante in esame deve essere applicato per primo;
  • è previsto il divieto di prevalenza o di equivalenza delle circostanze attenuanti diverse da quelle di cui all’art. 98 del c.p. (minore età) e all’art. 114 del c.p. (attenuanti applicabili ai concorrenti nel reato): tali attenuanti non possono prevalere o equivalere sull’aggravante della finalità terroristica o eversiva e su quelle aggravanti per cui la legge sancisce una pena di specie diversa o ne determini la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato. In questi casi, le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti.

Poi, per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine pubblico e salvo quanto previsto dall’art. 289 bis del c.p., il comma 3 prevede un’attenuante a favore del soggetto che, dissociandosi dagli altri concorrenti, si attiva per evitare che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze (cioè, evitare che il reato produca altri effetti rispetto a quelli già prodotti) o collabora con l’autorità di polizia e l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive che portino all’individuazione o alla cattura dei correi. In queste ipotesi, la pena dell’ergastolo viene sostituita da quella della reclusione da dodici a vent’anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

A norma del comma 4, quando ricorre l’attenuante appena vista, non si applica l’aggravante della finalità terroristica o eversiva.

Infine, l’ultimo comma dell’art. 270-bis.1 c.p. prevede una causa di non punibilità che si fonda sul volontario impedimento dell’evento e sulla collaborazione nelle indagini: ossia, non è punibile penalmente il soggetto che, in una fase successiva allo stadio del tentativo nella sua condotta ma prima che l’evento si sia verificato, si adoperi volontariamente per evitare il prodursi dell’evento stesso e, inoltre, fornisca elementi di prova determinanti per la ricostruzione del fatto e per l’individuazione di eventuali concorrenti.

Però, la causa di non punibilità appena analizzata trova applicazione fuori del caso del recesso attivo di cui al comma 4 dell’art. 56 del c.p., il quale prevede che il colpevole soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà se egli volontariamente impedisce l’evento (si noti che, rispetto al recesso attivo di cui all’art. 56 c.p., nella causa di non punibilità in commento non è sufficiente l’attivarsi per impedire il verificarsi dell’evento, ma è necessario anche collaborare con la giustizia).

Massime relative all'art. 270 bis 1 Codice Penale

Cass. pen. n. 25428/2012

L'aggravante della eversione dell'ordine democratico non può identificarsi nel concetto di una qualsiasi azione politica violenta, non potendo rappresentare un'endiadi della finalità di terrorismo, ma si identifica necessariamente nel sovvertimento del basilare assetto istituzionale e nello sconvolgimento del suo funzionamento, ovvero nell'uso di ogni mezzo di lotta politica - caratterizzato o meno dall'uso della tradizionale violenza - che sia in grado di rovesciare, destabilizzando i pubblici poteri e, minando le comuni regole di civile convivenza, sul piano strutturale e funzionale, il sistema democratico previsto dalla Carta costituzionale. È, inoltre, necessario che la finalizzazione dell'azione verso l'obiettivo eversivo sia perseguito con mezzi oggettivamente idonei a mettere in pericolo la vita della democrazia e a ledere l'effettiva vigenza dei suoi principi.

Cass. pen. n. 8069/2010

La circostanza aggravante ad effetto speciale della finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale è configurabile anche con riferimento ad azioni dimostrative e non necessariamente cruente.

Cass. pen. n. 10283/2006

L'aggravante della finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico può inerire a qualunque condotta illecita se il fine perseguito dall'agente è quello di destare panico nella popolazione; l'aggravante - che non è collegata neppure all'appartenenza dell'agente all'associazione sovversiva - sussiste ogni qualvolta il reato sia strumentalmente rivolto a perseguire la conservazione dei fini di terrorismo o di eversione.

Cass. pen. n. 5437/1992

La circostanza aggravante della finalità di terrorismo e di eversione dell'ordinamento costituzionale è compatibile con il delitto di banda armata.

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