(massima n. 1)
Non sussiste necessario rapporto di specialitą tra i reati di cui agli artt. 257 cod. pen. (spionaggio politico o militare) e 261, comma 3, cod. pen. (rivelazione di segreti di Stato a scopo di spionaggio politico o militare), e quelli previsti agli artt. 86 cod. pen. mil. di pace (rivelazione di segreti militari, a scopo di spionaggio) e 88 cod. pen. mil. di pace (procacciamento di notizie segrete, a scopo di spionaggio), non essendo perfettamente sovrapponibili le condotte incriminate, posto che le norme del codice penale ordinario contemplano una finalitą non solo militare ma anche politica.