(massima n. 1)
In tema di misura di sicurezza personale del ricovero in O.P.G., nella ipotesi in cui l'internato sia stato trasferito altrove, per l'esecuzione di un periodo di licenza finale di esperimento, il magistrato di sorveglianza competente per i provvedimenti di cui all'art.208 cod.pen. č, secondo la regola generale di cui all'art. 677 cod.proc.pen., quello nel cui ambito territoriale insiste l'ospedale psichiatrico dal quale il predetto č stato trasferito e non quello del luogo ove si č svolto l'esperimento finale.(In motivazione la Suprema Corte ha precisato che la licenza finale di esperimento costituisce non un provvedimento giudiziale, ma una mera modalitā esecutiva della misura di sicurezza, risultando quindi irrilevante l'eventuale chiusura "medio tempore", dell'O.P.G. di provenienza).