(massima n. 1)
Il magistrato di sorveglianza, nel disporre la libertą vigilata nei confronti di persona condannata alla quale sia stata comminata tale misura di sicurezza, č tenuto ad accertare la persistenza della pericolositą sociale riferita al momento dell'applicazione della misura. In tale situazione la revoca anticipata di detta misura rimane esclusa, a norma dell'art. 207 c.p., «se la persona ad essa sottoposta non ha cessato di essere socialmente pericolosa»: la puntuale osservanza di tale regola postula una sicura e positiva valutazione della cessazione della pericolositą per fatti sopravvenuti e concludenti, non consentendo il mero dubbio al riguardo il superamento - anche dopo l'intervento della Corte costituzionale - della prognosi gią effettuata e l'anticipazione del riesame della pericolositą da effettuarsi a norma del successivo art. 208.