(massima n. 1)
Applicata ad un soggetto, con diversi provvedimenti, la misura di sicurezza della libertà vigilata, non è consentito, in sede di unificazione disposta ai sensi dell'art. 209, comma 1, c.p.p., aggiungere alla detta misura il divieto di soggiorno, ostandovi il principio di legalità sancito, in materia di misure di sicurezza, dall'art. 25, comma 3, Cost. e dall'art. 199 c.p., né potendosi ritenere che il divieto di soggiorno, costituente diversa ed autonoma misura (art. 233 c.p.), sia inquadrabile nell'ambito delle prescrizioni intese ad evitare le occasioni di nuovi reati, previste in materia di libertà vigilata dall'art. 228, comma 1, c.p.