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Articolo 716 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 04/10/2024]

Arresto da parte della polizia giudiziaria

Dispositivo dell'art. 716 Codice di procedura penale

1. Nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto della persona nei confronti della quale sia stata presentata domanda di arresto provvisorio se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 715 comma 2. Essa provvede altresì al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato [253].

2. L'autorità che ha proceduto all'arresto ne informa immediatamente il Ministro della giustizia e al più presto, e comunque non oltre quarantotto ore, pone l'arrestato a disposizione del presidente della corte di appello nel cui distretto l'arresto è avvenuto, mediante la trasmissione del relativo verbale.

3. Quando non deve disporre la liberazione dell'arrestato, il presidente della corte di appello, entro le successive quarantotto ore, convalida l'arresto con ordinanza disponendo, se ne ricorrono i presupposti l'applicazione di una misura coercitiva. Dei provvedimenti dati informa immediatamente il Ministro della giustizia.

4. La misura coercitiva e revocata se il Ministro della giustizia non ne chiede il mantenimento entro dieci giorni dalla convalida.

5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 715 commi 5 e 6.

Ratio Legis

La norma è diretta a fornire la possibilità di limitare la libertà personale dell'estrandando in via provvisoria anteriormente all'arrivo della domanda di estradizione.

Spiegazione dell'art. 716 Codice di procedura penale

Per quanto concerne l'applicazione provvisoria di misure cautelari, è necessario innanzitutto distinguere tra quella disposta dalla corte d'appello (art. 715 e l'arresto da parte della polizia giudiziaria.

Per quanto concerne la seconda ipotesi, qui disciplinata, essa concerne i casi di urgenza, che consentono alla polizia giudiziaria di procedere all'arresto del soggetto nei cui confronti sia stata presentata una domanda di arresto provvisorio.

Ad esso è possibile procedere solamente se:

  • lo stato estero ha dichiarato che nei confronti del soggetto da estradare è stato emesso un provvedimento restrittivo della libertà personale oppure una sentenza di condanna a pena detentiva e che, in entrambi i casi, è in procinto di presentare domanda di estradizione;

  • lo stato estero ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e delle pene previste, unitamente agli elementi per l'esatta identificazione del soggetto;

  • se vi è pericolo di fuga, ovvero una delle tre esigenze cautelari previste in generale dal codice italiano, necessari per poter disporre una misura cautelare.


Tuttavia, trattandosi di attività posta in essere in via autonoma da parte della polizia giudiziaria, è necessaria la convalida da parte del presidente della corte d'appello,
A tale scopo, il soggetto deve essere posto a disposizione del presidente entro 48 ore dall'arresto, il quale provvede immediatamente e comunque non oltre le 48 ore successive.

Da ultimo, la misura coercitiva eventualmente disposta è revocata se il Ministro della giustizia non ne chiede il mantenimento entro dieci giorni dalla convalida.

Inoltre, le misure cautelari (ma non il sequestro) sono revocate se entro 40 giorni non perviene la domanda di estradizione ed i documenti per poterne valutare la concessione (art. 700).

Massime relative all'art. 716 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 11548/2017

In tema di estradizione per l'estero, ai fini della regolarità della procedura e a tutela delle garanzie della difesa, è necessario che l'estradando sia specificamente informato dei fatti posti a fondamento della domanda di estradizione. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato l'invalidità degli atti compiuti nel procedimento essendo risultato che l'informazione, ricevuta dall'estradando a seguito dell'arresto provvisorio, nelle forme previste dagli artt. 716 e 717 cod. proc. pen., non aveva riguardato i fatti descritti nel titolo cautelare successivamente trasmesso a corredo della domanda estradizionale).

Cass. pen. n. 620/2014

In tema di estradizione per l'estero, l'annullamento per difetto di motivazione sulla sussistenza del pericolo di fuga dell'ordinanza con la quale il presidente della corte d'appello ha convalidato l'arresto provvisorio ed ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere, deve essere disposto con rinvio per consentire una nuova deliberazione, diretta a correggere i vizi del provvedimento annullato, con emissione, ove del caso, di un titolo restrittivo valido ed operativo.

Cass. pen. n. 3889/2012

In tema di estradizione per l'estero, ai fini della convalida dell'arresto provvisorio operato dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 716 c.p.p., non è richiesta la preventiva audizione dell'estradando, cui occorre procedere, invece, nella fase successiva, qualora nei suoi confronti sia stata applicata una misura coercitiva. Ne consegue che in questa fase non è prevista la presenza del difensore, così come del pubblico ministero, essendo il rispetto dei diritti della difesa comunque assicurato dalla disposizione di cui all'art. 717 c.p.p..

In tema di estradizione per l'estero, ai fini della legittimità della misura cautelare preceduta da un arresto operato nei casi di urgenza, a norma dell'art. 716 c.p.p., non è prevista una richiesta motivata da parte del Ministro della giustizia, che è invece contemplata dall'art. 715, comma primo, c.p.p., nella diversa ipotesi in cui non sia stato operato l'arresto di polizia giudiziaria.

In tema di estradizione per l'estero, la legittimità dell'arresto provvisorio ad iniziativa della polizia giudiziaria, in applicazione dell'art. 716 c.p.p., è subordinata, tra l'altro, alla condizione dell'urgenza dell'adempimento, la quale, stante il richiamo operato all'art. 715, comma secondo, c.p.p., può ritenersi senz'altro integrata quando sussista il rischio di fuga dell'estradando.

Cass. pen. n. 40526/2007

In tema di mandato di arresto europeo, nell'ipotesi del successivo ingresso di uno Stato nell'ambito dell'Unione europea, è applicabile la disciplina del mandato d'arresto europeo e non la diversa normativa in ordine al procedimento estradizionale qualora, a seguito di una diffusione di ricerche in campo internazionale o di una segnalazione nel S.I.S., effettuate prima dell'ingresso del Paese estero nell'Unione europea, l'arresto d'iniziativa degli organi di polizia sia stato in concreto operato a seguito dell'entrata in vigore, anche per tale Stato, della nuova disciplina di consegna. (Nella fattispecie è stata esclusa la pendenza della procedura estradizionale, in quanto il mandato d'arresto europeo è stato emesso a seguito dell'ingresso della Romania nell'Unione europea, avvenuto il 1° gennaio 2007, ed erano state anteriormente diffuse solo le ricerche in campo internazionale per la localizzazione della persona richiesta in consegna).

Cass. pen. n. 35000/2007

In tema di mandato di arresto europeo, gli avvisi per il procedimento camerale dinanzi alla Corte di cassazione devono essere notificati anche all'imputato soltanto quando egli non sia assistito da difensore di fiducia.

Cass. pen. n. 17810/2007

Nel caso in cui sia lo stesso mandato di arresto a prevedere un termine di durata della custodia cautelare, è irrilevante la dimostrazione della mancanza nella legislazione dello Stato di emissione di limiti massimi per la carcerazione preventiva (fattispecie relativa alla Polonia). (Mass. redaz.).

Cass. pen. n. 17632/2007

I «principi e le regole» contenuti nella Costituzione della Repubblica attinenti al «giusto processo», il cui rispetto è condizione imposta dall'art. 2, comma 1, lett. b) della legge n. 69 del 2005 per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo, sono quelli definiti dalle Carte sopranazionali ed in particolare dall'art. 6 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, al quale si richiama il novellato art. 111 Cost. Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il motivo di ricorso, nel quale il ricorrente si doleva che la sentenza di condanna emessa dalle autorità giudiziarie tedesche, per la cui esecuzione era stata chiesta la sua consegna, aveva violato i principi dell'oralità e del contraddittorio, in quanto aveva fondato il giudizio di responsabilità sulla deposizione di un ufficiale di polizia giudiziaria, che aveva riferito di dichiarazioni rese da un testimone che in dibattimento si era avvalso della facoltà di non rispondere. (Mass. redaz.).

Cass. pen. n. 17606/2007

In tema di mandato di arresto europeo, il rinvio della consegna «a soddisfatta giustizia italiana», disposta a norma dell'art. 24 L. n. 69 del 2005, implica la cessazione dello stato cautelare a cui è stata eventualmente sottoposta la persona richiesta, non potendo essere qualificata tale situazione come un'ipotesi di ineseguibilità della consegna imputabile alla persona richiesta, che in base all'art. 23, comma 5 della stessa legge, impedisce la sua liberazione. (Mass. redaz.).

Cass. pen. n. 15970/2007

È escluso che possa essere data esecuzione ad un mandato di arresto europeo emesso esclusivamente per sottoporre la persona richiesta in consegna ad atti di istruzione (nella specie interrogatori e confronti), poiché tale provvedimento viene a porsi al di fuori di quanto stabilito dalla legge 22 aprile 2005 n. 69 e dalla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002. (Mass. redaz.).

Cass. pen. n. 10544/2007

L'art. 18, comma 1 lett. r) della legge 22 aprile 2005, n. 69, secondo il quale la corte d'appello rifiuta la consegna «se il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano, sempre che la corte d'appello disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno», non impone sempre e comunque alla Corte d'appello una decisione di rifiuto della consegna del cittadino italiano sol che vi sia una richiesta di espiare la pena in Italia, ma attribuisce invece alla Corte d'appello un ambito di valutazione circa la concreta possibilità di espiazione della pena in Italia. Se da un lato, nulla vieta che il procedimento finalizzato alla decisione sulla richiesta di consegna (art. 17) e il procedimento finalizzato alla definizione del luogo di espiazione della pena (art. 18, lett. r) confluiscano in un'unica rapida procedura, è possibile, nel caso in cui siano le condizioni per una trattazione unitaria che la decisione in ordine al luogo di espiazione della pena possa essere rimandata alla fase tipica dell'esecuzione della pena. (Mass. redaz.).

Cass. pen. n. 4614/2007

In materia di mandato di arresto europeo, con riguardo alla previsione dell'art. 18 lett. e) della legge 22 aprile 2005, n. 69, che prevede un caso di rifiuto di consegna «se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva», l'autorità giudiziaria italiana deve verificare, ai fini della consegna, se nella legislazione dello Stato membro di emissione sia espressamente fissato un termine di durata della custodia cautelare fino alla sentenza di condanna di primo grado, o, in mancanza, se un limite temporale implicito sia comunque desumibile da altri meccanismi processuali che instaurino, obbligatoriamente e con cadenze predeterminate, un controllo giurisdizionale funzionale alla legittima prosecuzione della custodia cautelare o, in alternativa, alla estinzione della stessa.

Cass. pen. n. 393/2007

In tema di estradizione per l'estero, l'autorità giudiziaria italiana non può sostituirsi all'autorità giudiziaria dello Stato richiedente, al fine di stabilire se la pena per la quale è domandata l'estradizione risulti già interamente scontata secondo la legislazione dello Stato richiedente, laddove debbano essere effettuate complesse valutazioni giuridiche in tema di esecuzione della pena, di computo della pena espiata e di concessione o meno di benefici incidenti sulla durata e sulla qualità della pena stessa. (Mass. redaz.).

Cass. pen. n. 1/2007

Ai fini della valutazione del pericolo di fuga in tema di convalida dell'arresto a fini estradizionali è irrilevante che l'estradando si trovi in stato di detenzione nel territorio nazionale perché sottoposto a procedimento penale pendente dinanzi all'autorità giudiziaria italiana, sia perché opera il criterio generale secondo cui lo « status detentionis» non è ostativo all'emissione di un altro provvedimento cautelare che si fondi su una qualsiasi delle esigenze previste dall'art. 274 c.p.p., sia perché è sottratta alla disponibilità del giudice che adotta la misura la cessazione della detenzione ad altro titolo, la quale può essere determinata dalla richiesta dello stesso estradando alla cui eventuale dichiarazione di volontà in senso contrario non può essere attribuito alcun valore.

Cass. pen. n. 40614/2006

In tema di mandato di arresto europeo, il decorso del termine di quarantotto ore dalla ricezione del verbale di arresto eseguito dalla polizia giudiziaria, senza che sia intervenuta la decisione sulla convalida, comporta l'inefficacia del provvedimento di coercizione e quindi l'immediata scarcerazione dell'arrestato, benché il termine sia formalmente previsto solo ai fini dell'audizione dell'arrestato.

In tema di mandato di arresto europeo, l'emissione dell'ordinanza applicativa della misura coercitiva, in esito alla convalida dell'arresto eseguito dalla polizia giudiziaria, spetta al presidente della Corte di appello, o al magistrato da lui delegato, e non già alla Corte di appello, dovendosi ritenere che alla decisione sulla protrazione dello stato di restrizione della libertà personale sia chiamato lo stesso organo a cui è demandata la decisione sulla convalida, in conformità a quanto previsto in materia estradizionale dall'art. 716, comma terzo, c.p.p.

In tema di mandato di arresto europeo, spetta all'autorità giudiziaria richiesta della consegna di stabilire, in presenza di omissioni nelle informazioni prescritte dall'art. 6, L. n. 69 del 2005, se, in considerazione della concreta fattispecie penale dedotta e di ogni altra informazione trasmessa, la lacuna sia ostativa alla consegna, ed in particolare, per il caso in cui non sia indicata la pena minima, se ricorra la condizione impeditiva della previsione che il fatto sia punito dalla legge dello Stato di emissione con una pena detentiva non inferiore a dodici mesi. La Corte ha altresì precisato che in tale ultima ipotesi l'autorità giudiziaria di esecuzione non è tenuta ipso facto a rifiutare la consegna, avendo il potere-dovere di richiedere l'invio delle informazioni ritenute necessarie.

Cass. pen. n. 35086/2003

Il controllo che il presidente della Corte d'appello deve effettuare, ai sensi dell'art. 716 c.p.p., ai fini della convalida dell'arresto provvisorio della polizia giudiziaria, è un controllo di tipo diverso da quello compiuto a norma dell'art. 391 c.p.p., sia con riferimento ai termini per la convalida, sia con riguardo alle garanzie giurisdizionali, sia, infine, in ordine all'adozione della misura coercitiva, esaurendosi il controllo del magistrato in una verifica meramente cartolare che non influisce minimamente sull'esito del procedimento di estradizione e sulla possibilità, che, nell'ambito di esso, possa essere adottata una misura cautelare che — una volta convalidato l'arresto — è sempre adottata per assicurare la consegna dell'estradando allo Stato richiedente. Ne consegue che in questa fase non è prevista la presenza del difensore, così come del pubblico ministero, essendo il rispetto dei diritti della difesa comunque assicurato dalla disposizione dell'art. 717 c.p.p.

Cass. pen. n. 44149/2001

In tema di estradizione all'estero, ai fini della convalida dell'arresto operato d'urgenza dalla polizia giudiziaria e dell'applicazione provvisoria di misure cautelari da parte del presidente della corte di appello non è richiesta la trasmissione del provvedimento limitativo della libertà personale adottato dall'autorità estera, ma unicamente la dichiarazione che tale provvedimento sia stato emesso, giacché l'inserimento nel bollettino delle ricerche della richiesta di arresto provvisorio ai fini estradizionali o la diffusione di ricerca per l'arresto provvisorio da parte dello Stato estero, con l'indicazione del provvedimento restrittivo della libertà personale, è sufficiente ad integrare la condizione richiesta dall'art. 715, comma 1, lett. a), c.p.p. per la convalida dell'arresto e l'applicazione provvisoria di misure cautelari.

Cass. pen. n. 42784/2001

Il periodo di detenzione sofferto nell'ambito di procedura di estradizione attivata da richiesta di Stato estero per reato commesso nel suo territorio non rileva ai fini del computo del termine di durata della custodia cautelare, relativo alla fase delle indagini preliminari avviate per lo stesso fatto a seguito di rinuncia all'estradizione da parte dello Stato esteroe di richiesta di procedimento avanzata dal Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 9 c.p., data l'eterogeneità dei rispettivi titoli custodiali — essendo la misura emessa nel procedimento di estradizione esclusivamente funzionale all'eventuale consegna dell'estradando allo Stato richiedente — e l'inapplicabilità dell'art. 297 c.p.p., che presuppone l'esistenza di uno o più procedimenti in cui siano state adottate più misure cautelari per lo stesso fatto o per fatti connessi sotto i profili da quest'ultime disposizioni indicati.

Cass. pen. n. 4110/2001

In tema di estradizione, nella ipotesi in cui si attivino contemporaneamente più procedure cautelari personali (a richiesta del ministro e per iniziativa della polizia giudiziaria), è sufficiente una sola audizione dell'estradando, purché essa avvenga «al più presto» (vale a dire entro cinque giorni dalla esecuzione della misura, ovvero dalla convalida prevista dall'art. 716 c.p.p.) e quindi nell'ambito della procedura originata dal provvedimento che per primo ha privato il soggetto della libertà.

Cass. pen. n. 2416/2000

Anche in tema di estradizione per l'estero vale il principio — desumibile dall'art. 302 c.p.p. — secondo cui può procedersi alla reiterazione dei provvedimenti cautelari coercitivi allorché il primo provvedimento risulti perento per motivi formali. Ne consegue che è legittimamente eseguito un nuovo arresto provvisorio se il primo sia divenuto inefficace per il mancato tempestivo inoltro da parte dello Stato richiedente della domanda di estradizione.

Il controllo che il presidente delle corte d'appello deve effettuare, ai sensi dell'art. 716 c.p.p., ai fini della convalida dell'arresto provvisorio della polizia giudiziaria, è un controllo di tipo diverso da quello compiuto a norma dell'art. 391 c.p.p., sia con riferimento ai termini per la convalida, sia con riguardo alle garanzie giurisdizionali, sia, infine, in ordine all'adozione della misura coercitiva, esaurendosi il controllo del magistrato in una verifica meramente cartolare che non influisce minimamente sull'esito del procedimento di estradizione e sulla possibilità, che, nell'ambito di esso, possa essere adottata una misura cautelare che — una volta convalidato l'arresto — è sempre adottata per assicurare la consegna dell'estradando allo Stato richiedente.

Cass. pen. n. 2035/1999

In tema di estradizione per l'estero, il provvedimento di convalida emesso dal presidente della corte d'appello a norma dell'art. 716, terzo comma, c.p.p. rappresenta una delibazione sull'esistenza delle condizioni legittimanti l'arresto relativamente al fatto-reato contestato, al fondamento probatorio della richiesta ed all'esistenza del titolo custodiale emesso dallo Stato richiedente; essendo sufficiente, ai fini della legalità del titolo, che risulti compiuto siffatto riscontro senza la necessità di una motivazione specifica al riguardo. (Fattispecie relativa a convalida d'arresto provvisorio a fini estradizionali emessa in relazione a domanda di estradizione avanzata dagli Stati Uniti d'America in conformità del trattato di estradizione Italia-U.S.A.).

Cass. pen. n. 2038/1999

In tema di estradizione, il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti a reato, eseguito in via di urgenza dalla polizia giudiziaria in danno delle persone nei confronti delle quali sia stata presentata domanda di arresto provvisorio (art. 716 c.p.p.), non è soggetto a convalida.

Cass. pen. n. 845/1999

In tema di estradizione, il quarto comma dell'art. 716 c.p.p., nello stabilire che la misura coercitiva è revocata se il Ministro di Grazia e Giustizia non ne chiede il mantenimento entro dieci giorni dalla convalida dell'arresto, prevede una condizione risolutiva dell'efficacia del provvedimento con cui il presidente della Corte d'appello, convalidato l'arresto provvisorio dell'estradando, dispone l'applicazione di una misura coercitiva. Pertanto, se la richiesta di mantenimento della misura non sia formulata entro il predetto termine, il provvedimento impositivo della custodia deve essere revocato, mentre in caso di tempestività della richiesta, alcun provvedimento dovrà essere adottato, poiché l'ordinanza impositiva della misura conserva intatta la sua efficacia. In tale secondo caso, se venga comunque emesso un provvedimento di conferma, questo può essere impugnato con ricorso per cassazione solo per contestare l'esistenza di siffatto presupposto. (Nella specie la Corte suprema ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale l'estradando si doleva della motivazione in ordine al pericolo di fuga, affermando che tale censura può essere dedotta solo contro l'ordinanza impositiva della misura).

Cass. pen. n. 1186/1999

In tema di misura coercitiva applicata all'estradando in sede di convalida dell'arresto operato dalla polizia giudiziaria, il termine di dieci giorni entro il quale il ministro può chiederne il mantenimento è rispettato se la domanda sia proposta prima che esso sia spirato, senza necessità che entro tale temine essa pervenga alla cancelleria della corte di appello. (Fattispecie nella quale era stato documentalmente accertato che la domanda ministeriale era stata inviata a mezzo telefax il giorno successivo a quello festivo in cui si compiva il termine di dieci giorni decorrente dall'udienza di convalida).

Cass. pen. n. 2844/1999

In tema di estradizione per l'estero, il presupposto costituito dalla domanda di arresto provvisorio da parte dell'autorità estera, previsto dall'art. 716, comma primo, c.p.p., è integrato dal mandato di cattura internazionale emesso da tale autorità, la cui finalità è appunto quella di comunicare alla comunità internazionale non solo l'esistenza di un provvedimento di cattura emesso da uno Stato estero, ma anche la richiesta di arresto provvisorio da adottare ovunque si trovi la persona ricercata.

Cass. pen. n. 1973/1996

In tema di convalida dell'arresto provvisorio a fini estradizionali operato dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 716 c.p.p., la corte d'appello deve valutare in primo luogo l'esistenza dei presupposti necessari per l'instaurazione dell'ordinario procedimento di estradizione e poi quelle ulteriori che legittimano l'arresto provvisorio. Per quanto riguarda le prime, quando non sia espressamente disposto diversamente da un accordo o quando manchi qualunque trattato tra le parti, l'autorità giudiziaria chiamata a decidere sull'esistenza delle condizioni per l'estradizione è chiamata esclusivamente ad una verifica formale dei titoli sui quali è fondata la richiesta e non può sindacare il profilo della sussistenza degli indizi, che è rimesso esclusivamente all'autorità richiedente, mentre, per quanto riguarda il secondo profilo, deve valutare nel merito il profilo della sussistenza del pericolo di fuga. La convenzione europea di estradizione, cui ha aderito anche la Repubblica federale tedesca, stato richiedente nel caso di specie, non prevede che lo stato richiesto possa valutare gli indizi posti a base del provvedimento in esecuzione del quale viene chiesta l'estradizione.

Cass. pen. n. 1694/1996

L'omessa indicazione nella domanda di arresto provvisorio a fini estradizionali per l'estero della data e del luogo del commesso reato non esclude l'ammissibilità della stessa qualora il fatto sia descritto nelle sue linee essenziali idonee a definirlo e a rendere edotta l'autorità italiana della sua specificità.

Cass. pen. n. 765/1996

Il fermo può essere adottato, ove ne ricorrano i presupposti, anche nei confronti di persona sottoposta all'arresto per fini estradizionali, ai sensi dell'art. 716 c.p.p. Tale arresto, infatti, non esclude il pericolo di fuga, data la provvisorietà del titolo custodiale, con la possibilità che il soggetto venga scarcerato ad horas. (Fattispecie relativa a cittadino straniero, senza fissa dimora e privo di documenti di identità)

Cass. pen. n. 2328/1995

In tema di estradizione, il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti a reato, eseguito in via di urgenza dalla polizia giudiziaria in danno delle persone nei confronti delle quali sia stata presentata domanda di arresto provvisorio (art. 716 c.p.p.), non é soggetto a convalida.

Cass. pen. n. 1223/1995

In tema di estradizione per l'estero, non costituisce valida richiesta della misura cautelare, ai sensi dell'art. 714 c.p.p., quella effettuata, ex art. 716 comma quarto stesso codice, al fine del mantenimento della convalida dell'arresto operato, in caso di urgenza, da parte della polizia giudiziaria. La dichiarazione ministeriale di cui all'art. 716 comma quarto — la cui mancanza funziona come una sorta di condizione risolutiva della disposta misura — non può valere quale atto di impulso in una situazione e fase processuale del tutto diversa ed autonoma. (Nella fattispecie, la corte di merito aveva ritenuto come richiesta di emissione della misura coercitiva, ex art. 714, comma primo, c.p.p., la richiesta da parte del Ministro della giustizia, formulata a norma dell'art. 716, comma quarto, stesso codice, di mantenimento dell'arresto provvisorio urgente operato dalla polizia giudiziaria e convalidato dal presidente della corte d'appello, provvedimenti poi dati dalla Corte di cassazione per mancanza di domanda da parte dello Stato estero e mancanza di motivazione sul pericolo di fuga. Il Ministro della giustizia ha manifestato la sua volontà rispetto ad una situazione ritenuta illegittima dalla Corte di cassazione, che ha disposto l'annullamento della convalida, per cui, ai fini del legittimo esercizio del potere di cui all'art. 714, è necessaria una nuova richiesta).

Cass. pen. n. 3097/1992

In tema di estradizione, è ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il presidente della corte d'appello, su richiesta dell'autorità governativa per il tramite del procuratore generale, dispone la proroga del termine di perenzione dell'arresto provvisorio, ai sensi dell'art. 10, par. 4, della L. 22 aprile 1985, n. 158. Pertanto, l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento non ha potere di annullamento, riservato al giudice dell'impugnazione, sicché la richiesta in tal senso avanzata dalla parte deve essere dichiarata inammissibile dal giudice adito e, in mancanza, dalla Corte di cassazione, se investita della cognizione del caso da una delle parti processuali.

Cass. pen. n. 3095/1992

In tema di estradizione passiva, il provvedimento con il quale il presidente della corte di appello, quale autorità giudiziaria dello Stato richiesto, fissa un ulteriore termine, oltre quello di quarantacinque giorni dall'arresto provvisorio dell'estradando d'iniziativa della polizia giudiziaria, per la presentazione della domanda di estradizione e relativa documentazione a corredo, secondo quanto dispone l'art. 10, par. 4, del trattato di estradizione Italia-Canada, firmato a Roma il 6 maggio 1981, ratificato e reso esecutivo nello Stato con L. 22 aprile 1985 n. 158, va reso de plano, essendo inserito nella procedura, di profilo amministrativo, disciplinata dall'art. 716 del codice di rito penale. Ne consegue che l'adozione di detto provvedimento non segue la disciplina prevista dall'art. 305, secondo comma, del codice di rito per la diversa ipotesi di proroga della custodia cautelare che, nell'ipotesi de qua, non è ancora realizzata.

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