(massima n. 3)
In tema di estradizione per l'estero, alle misure cautelari disposte ai sensi dell'art. 714 c.p.p. non è applicabile la norma di cui all'art. 275, comma secondo-bis, c.p.p., che esclude l'applicazione della misura cautelare ove sia presumibile che con la sentenza di condanna sia concessa la sospensione condizionale della pena, atteso che il rinvio del su citato art. 714 alle disposizioni del titolo I del libro IV del codice di rito è operato solo in quanto le stesse risultino applicabili, dovendosi a tale fine tenere conto, in particolare, dell'esigenza di garantire che la persona della quale è domandata l'estradizione non si sottragga all'eventuale consegna.