(massima n. 1)
In tema di estradizione, nella ipotesi in cui si attivino contemporaneamente pił procedure cautelari personali (a richiesta del ministro e per iniziativa della polizia giudiziaria), č sufficiente una sola audizione dell'estradando, purché essa avvenga «al pił presto» (vale a dire entro cinque giorni dalla esecuzione della misura, ovvero dalla convalida prevista dall'art. 716 c.p.p.) e quindi nell'ambito della procedura originata dal provvedimento che per primo ha privato il soggetto della libertą.