(massima n. 1)
Il periodo di detenzione sofferto nell'ambito di procedura di estradizione attivata da richiesta di Stato estero per reato commesso nel suo territorio non rileva ai fini del computo del termine di durata della custodia cautelare, relativo alla fase delle indagini preliminari avviate per lo stesso fatto a seguito di rinuncia all'estradizione da parte dello Stato esteroe di richiesta di procedimento avanzata dal Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 9 c.p., data l'eterogeneitą dei rispettivi titoli custodiali essendo la misura emessa nel procedimento di estradizione esclusivamente funzionale all'eventuale consegna dell'estradando allo Stato richiedente e l'inapplicabilitą dell'art. 297 c.p.p., che presuppone l'esistenza di uno o pił procedimenti in cui siano state adottate pił misure cautelari per lo stesso fatto o per fatti connessi sotto i profili da quest'ultime disposizioni indicati.